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Contestazione dell'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense: non è nella competenza del G.A.

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 Fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/

L'impugnazione dell'atto con cui Cassa Forense faccia decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario o in quella del Giudice Amministrativo? La questione è stata affrontata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n.13572 del 04/09/2023.

Analizziamo la decisione del Tar.

I fatti di causa

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del giudice amministrativo, un avvocato, avendo raggiunto l'età per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, ha presentato alla Cassa Forense apposita domanda.

A fronte della domanda di pensionamento, Cassa Forense, ha dapprima rilevato l'esistenza di un debito relativo al mancato versamento di contributi ed ha informato il ricorrente della possibilità di eseguire il pagamento delle somme dovute in forma rateale, per poi procedere con la domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti richiesti (compimento dei 66 anni di età, con 40 anni di effettiva iscrizione alla Cassa).

Successivamente, rilevando che il ricorrente già percepiva una pensione di invalidità, Cassa Forense ha deciso di far decorrere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia e ne ha rideterminato l'ammontare debitorio.

 L'avvocato ha impugnato questa decisione di Cassa Forense, ritenendo che essa comporti l'applicazione di un principio erroneo ed abnorme in base al quale, per il contribuente già destinatario della pensione di invalidità, il diritto alla pensione di vecchiaia decorrerebbe dalla data di presentazione della relativa domanda e non già dalla data del raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge.

Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e il rigetto del ricorso nel merito.

La decisione del Tar

Il Tar ha rilevato che il ricorrente ha contestato la legittimità della nota con cui Cassa Forense ha fatto decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia e ha posto la condizione del previo assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa previdenziale forense.

Queste questioni sono di natura previdenziale e vertono su veri e propri diritti soggettivi, che rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (ex multis Cass., SS. UU., 14 maggio 2014, n.10407; Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2009, n.24202).

Sul punto il Tar ha ricordato la giurisprudenza amministrativa secondo la quale:

  • "Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la soluzione della controversia avente ad oggetto la contestazione del regolamento adottato dalla Cassa nazionale Forense in forza del quale si impone l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza nonché la corresponsione del relativo contributo previdenziale sulla base delle aliquote specificatamente previste nel regolamento impugnato, atteso che tale controversia investe essenzialmente questioni di ordine e natura squisitamente previdenziale e, quindi, riguarda veri e propri diritti soggettivi" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III , 24 aprile 2016 , n. 7353);
  •  "La domanda giudiziale tesa al conseguimento della pensione deve essere proposta dal notaio al Giudice Ordinario in quanto investe posizioni di diritto soggettivo nascenti da un rapporto previdenziale. È ben possibile che il professionista faccia valere la propria pretesa pensionistica deducendo l'illegittimità di una norma regolamentare in materia e del conseguente provvedimento individuale sfavorevole, ma ciò non altera la natura privatistica della controversia, restando affidato al G.O. il potere di disapplicare in via incidentale il provvedimento amministrativo di cui accerti l'illegittimità" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 gennaio 2020, n. 158);
  • "Ai sensi dell'art. 442 c.p.c. rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi intercorrenti tra ente previdenziale e datore di lavoro in base a norme aventi rilevanza previdenziale o assistenziale, nell'ambito del rapporto di provvista tra Amministrazioni, e non del rapporto di pubblico impiego" (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 febbraio 2013, n. 956).

Sulla base di queste argomentazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario. 

 

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