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Divieto perpetuo di assistere un coniuge contro l'altro dopo il mandato congiunto: il CNF conferma la censura disciplinare

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Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

Con la sentenza n. 100 del 26 marzo 2026 il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito la natura assoluta e permanente del divieto previsto dall'art. 68, comma 4, del Codice Deontologico Forense, secondo cui: "L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi."

La pronuncia conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza disciplinare, chiarendo che il divieto opera senza limiti di tempo e prescinde sia dall'effettivo utilizzo di informazioni riservate acquisite nel precedente incarico sia dalla sussistenza di un concreto pregiudizio per l'ex assistito.

I fatti del procedimento

La vicenda trae origine dal procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un avvocato, sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) con la censura per aver assistito una cliente nella procedura di separazione personale consensuale e, successivamente, aver assunto la difesa del marito nelle controversie insorte tra i medesimi, quali la notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi per il recupero delle spese liquidate con la sentenza di divorzio e il procedimento di mediazione per la divisione dell'immobile in comunione.

Il professionista ha impugnato la decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, sostenendo che l'art. 68, comma 4, CDF dovrebbe trovare applicazione soltanto nei casi in cui ricorra un effettivo sfruttamento di informazioni riservate, ovvero quando il nuovo incarico presenti una connessione sostanziale con quello precedente o abbia determinato un concreto danno alla parte già assistita .

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Nel rigettare il ricorso, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato l'interpretazione accolta dal CDD, affermando che l'art. 68, comma 4, CDF configura un divieto assoluto e privo di limiti temporali, posto a tutela di valori fondamentali della professione forense quali imparzialità, correttezza, indipendenza e decoro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza disciplinare, il divieto di assumere il patrocinio di uno dei coniugi o conviventi more uxorio dopo averli assistiti congiuntamente in controversie familiari costituisce una forma di tutela anticipata rispetto al mero pericolo di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

In tale prospettiva, la violazione della norma non richiede né l'effettivo utilizzo delle conoscenze acquisite nel precedente rapporto professionale né lo svolgimento di una vera e propria attività difensiva o rappresentativa. È sufficiente che il professionista abbia prestato attività riconducibile alla più ampia nozione di "assistenza", anche limitata alla facilitazione dell'incontro delle volontà delle parti su uno solo degli aspetti degli accordi di separazione o divorzio (ex multis, CNF, sent. n. 217 del 25 ottobre 2023; CNF, sent. n. 191 del 15 ottobre 2020).

Ne consegue che risultano irrilevanti sia l'assenza di un danno concreto sia l'estraneità delle nuove controversie rispetto al precedente incarico congiunto. Il dato letterale della disposizione evidenzia, infatti, la volontà del legislatore deontologico di tutelare non soltanto dall'effettivo conflitto di interessi, ma anche dal semplice rischio che possa essere compromessa la fiducia riposta dalle parti nel professionista.

Si tratta, pertanto, di un illecito di pericolo, la cui configurabilità prescinde dalla produzione di un danno effettivo all'ex cliente o dall'utilizzo di informazioni riservate apprese nel corso del precedente incarico.

 Quanto all'ambito applicativo del divieto, il Consiglio ha precisato che il divieto previsto dall'art. 68, comma 4, CDF si estende a tutte le controversie successive tra i medesimi coniugi o conviventi, senza distinguere tra attività di mediazione, asseritamente non contenziosa, e azioni esecutive, pacificamente riconducibili all'ambito contenzioso.

La decisione evidenzia, altresì, la differenza tra il comma 4 e il comma 2 dello stesso art. 68. Quest'ultimo vieta all'avvocato di assumere un incarico contro una parte già assistita solo quando il nuovo incarico non sia estraneo a quello precedentemente svolto.

Diversamente, il comma 4 introduce una disciplina speciale per le controversie familiari, nella quale il divieto opera indipendentemente dall'eventuale estraneità del nuovo incarico rispetto al precedente. Non è, quindi, richiesto il requisito della connessione oggettiva tra i due incarichi, previsto invece dal comma 2, in ragione della particolare tutela che il Codice Deontologico riserva ai rapporti familiari (CNF, sentenza n. 307 del 23 luglio 2024).

La sentenza ribadisce, infine, che il divieto previsto dall'art. 68, comma 4, CDF ha carattere permanente e non è soggetto al limite temporale di due anni previsto dal comma 1 per la diversa e generale ipotesi dell'assunzione di incarichi contro un ex cliente.

Per tali ragioni, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina e ritenendo la sanzione della censura congrua, adeguata e proporzionata alla gravità della violazione, consistita nell'inosservanza di un fondamentale dovere deontologico posto a presidio dell'immagine, dell'affidabilità e dell'indipendenza della professione forense.

 

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