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CNF. Sospensione per l'Avvocato che calunnia i Consiglieri

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Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Con sentenza n.44 del 27 febbraio 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato l'illiceità disciplinare del comportamento dell'avvocato che denunci infondatamente come reato l'avvio e l'istruzione di un procedimento disciplinare a suo carico.

Analizziamo la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia del Consiglio Nazionale Forense.

I fatti del procedimento

Un avvocato ha presentato una denuncia ai Carabinieri per il reato di abuso di ufficio nei confronti di due avvocati Consiglieri che, a parere dell'avvocato denunciante avrebbero commesso il reato di abuso di ufficio in suo danno, in quanto il primo, in qualità di Consigliere Segretario del COA ha trasmesso al CDD un esposto disciplinare nei suoi confronti, il secondo, in qualità di Consigliere del CDD ha istruito il procedimento disciplinare promosso in forza di tale esposto, poi conclusosi con la comminazione all'incolpato della sanzione del richiamo verbale.

    A parere del denunciante, l'operato dei due Consiglieri sarebbe stato illegittimo in quanto:

  • l'art. 11 del Regolamento n. 2/2014 del CNF, secondo la sua lettura, prescriverebbe che il COA debba trasmettere al CDD un esposto solo se questo sia suscettibile di valutazione disciplinare,
  • i due Consiglieri avrebbero agito volontariamente "per arrecare un danno ingiusto ad un avvocato, nello stampo scientifico dell'abuso di funzione del pubblico ufficiale".

Ritenendo false le accuse formulate dall'Avvocato nei confronti dei Consiglieri, il giudice penale ha dichiarato l'avvocato colpevole del reato di calunnia e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.​

Successivamente il CDD ha deliberato l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato denunciante, al termine del quale quest'ultimo è stato sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi.

Avverso la decisione l'avvocato ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale Forense, chiedendo la sospensione e l'immediata archiviazione del procedimento disciplinare.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio ha in primo luogo evidenziato che a norma dell'art.50 comma 4 della L.247/2012 "Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale."

Analogamente l'Art. 11 del Regolamento n.2/2014 del CNF prevede che "Il Consiglio dell'Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente: a) darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni; b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto" (comma 1) (ndr).  

 Dalle norma si evince molto chiaramente l'obbligo per il COA di trasmettere immediatamente al CDD gli esposti e le denunce ricevuti dal COA, senza la possibilità di alcun vaglio preliminare da parte del COA stesso circa una loro eventuale infondatezza.

Pertanto, né l'avere trasmesso, in qualità di Consigliere Segretario del COA al CDD un esposto, né l'avere istruito, in qualità di Consigliere del CDD, il procedimento disciplinare originato dall'esposto possono costituire il reato di abuso d'ufficio trattandosi di un atti dovuti ex art.50 comma 4 succitato.

    Peraltro, al Consiglio è parso abbastanza chiaro che

  • il ricorrente ha rivolto agli Avvocati Consiglieri l'accusa, risultata falsa, che essi avrebbero volontariamente violato le disposizioni legislative e regolamentari in tema di procedimento disciplinare forense e che loInvia per approvazione
    N.B. L'annuncio non può essere modificato durante una revisione. avrebbero fatto con l'intenzione di recare un danno ingiusto, fatti questi che, qualora fossero risultati veri, avrebbero integrato il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. (oggi abrogato);
  • il ricorrente non ha mostrato alcuna resipiscenza dal momento che nella memoria di precisazione ha affermato che è impossibile che i due avvocati Consiglieri si siano rappresentati in coscienza di perseguire l'interesse pubblico;
  • la sentenza penale può essere ritenuta un'idonea fonte di prova dell'illecito disciplinare commesso dall'incolpato;
  • in ogni caso, anche indipendentemente dal contenuto della suddetta sentenza penale, la sussistenza dell'illecito deontologico commesso dall'incolpato risulta già provata dalla succitata denuncia da lui presentata nei confronti dei Consiglieri nonché dal suo stesso ricorso al CNF, nel quale egli ha sostanzialmente ammesso i fatti contestategli. 

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso.

 

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