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Cittadinanza: il diniego deve dar conto di tutti i profili controversi.

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Illegittimo il rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza per mancanza del requisito reddituale di cui all'art. 9 Legge 5 febbraio 1990 e ss mod. e int., se nella motivazione del provvedimento di diniego l'amministrazione non abbia tenuto conto delle osservazioni e dei documenti prodotti dall'istante ex art. 10 bis L. 241 del 1990.

E' quanto affermato dalla terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3143 pubblicata il 28 marzo scorso.

  Secondo i giudici di Palazzo Spada, le osservazioni ed i documenti prodotti dall'istante a seguito del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. 240 del 1990, devono necessariamente essere esaminati dall'organo procedente ai fini dell'assunzione della decisione finale e, nel caso in cui l'amministrazione decida di rigettare la richiesta, la stessa è tenuta a dare ragione, nella motivazione del provvedimento finale di diniego, del mancato accoglimento delle osservazioni acquisite e dell'irrilevanza della documentazione esaminata.

 Nel caso di specie, il richiedente si era rivolto al Prefetto per ottenere il riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione. Alla richiesta era seguito un preavviso di rigetto per insussistenza del requisito reddituale di cui all'art. 9 Legge 5 febbraio 1990.

L'istante aveva perciò presentato, entro i dieci giorni prescritti dall'art. 10 bis, delle controdeduzioni in cui aveva fatto rilevare che, ai fini della valutazione circa la congruità del reddito, doveva prendersi in considerazione anche del reddito apportato da altro componente della famiglia.

Nonostante la rituale presentazione di tali controdeduzioni (peraltro regolarmente documentate), l'amministrazione non solo non le aveva esaminate, ma, nel provvedimento di rigetto, aveva dato atto che l'interessato, pur avendo ricevuto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, non aveva fatto pervenire osservazioni al riguardo.

Ora spetterà alla medesima amministrazione che ha rigettato la richiesta (e non al TAR), riesaminare la domanda di cittadinanza, valutando, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, gli elementi di fatto forniti dall'interessato.

 

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