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Fonte: https://www.cassaforense.it/
Il Regolamento Unico della Previdenza Forense agli artt.54-56 disciplina l'istituto della pensione di invalidità erogata da Cassa Forense stabilendo che essa "spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione" purché concorrano le condizioni di cui all'art. 52, primo comma lettera b) del Regolamento, ossia: a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale; b) l'iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.
Inoltre il diritto a pensione sussiste anche nel caso in cui l'infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa (art.54 comma 2).
Cassa forense ha precisato che anche nel caso di malattie gravi come ad es. le malattie oncologiche, il professionista che abbia i requisiti previsti per accedere alla pensione di invalidità della Cassa potrà presentare la relativa domanda corredata della documentazione necessaria.
Rilevanza fiscale della pensione di invalidità erogata da Cassa Forense. A differenza della pensione d'invalidità civile erogata dall'INPS, la pensione di invalidità erogata da Cassa Forense è un trattamento pensionistico, con la conseguenza che essa concorre a tutti gli effetti alla determinazione del reddito in sede fiscale. Infatti annualmente viene rilasciata a tale titolo la relativa certificazione CU.
Importo della pensione. L'art.54 del Regolamento prevede che "La misura della quota di base della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art.47 del presente Regolamento e non può essere inferiore al 70% della pensione prevista dal successivo art.48 primo comma del presente Regolamento per l'anno della decorrenza." In altri termini l'importo della pensione di invalidità è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia; pertanto l'importo della pensione non può essere inferiore al 70% di quello minimo stabilito dall'art. 48 del Regolamento unico della previdenza forense.
Accertamento e revisione della pensione di invalidità. Per l'accertamento dello stato di invalidità il richiedente viene sottoposto a una visita da parte di una Commissione Medica che esprime anche un parere sulla revisionabilità delle condizioni di invalidità. Quando si tratti di pensioni che all'atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la Cassa provvede ad accertare ogni tre anni la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, può confermare o revocare la concessione della pensione.
Nel caso in cui la pensione venga dichiarata rivedibile occorrerà sottoporsi a una nuova visita per l'eventuale conferma. A questo proposito Cassa Forense ha affermato che nelle more della nuova visita medica per l'eventuale conferma del trattamento di invalidità erogato, la pensione non viene sospesa. Tuttavia si può verificare la sospensione della pensione di invalidità nel caso in cui l'iscritto rifiuti di sottoporsi alla revisione prevista.
Laddove la pensione di invalidità venga confermata per due volte dopo la concessione non può più essere revocata.
È stato chiesto all'ente previdenziale forense se il professionista perda il diritto alla pensione di invalidità nel caso di cancellazione da Cassa Forense conseguente alla sospensione dall'esercizio professionale per passaggio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato. A questo riguardo Cassa Forense ha precisato che la pensione di invalidità concessa dalla Cassa in via definitiva continua ad essere erogata anche in caso di cancellazione volontaria del professionista dagli Albi e dalla Cassa.
Pensione di invalidità e altre prestazioni assistenziali. Gli artt.10 e 11 del nuovo Regolamento dell'assistenza forense prevedono l'erogazione di prestazioni a sostegno della famiglia, tra cui erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
A questo proposito è stato chiesto a Cassa Forense se l'iscritto che percepisce la pensione di invalidità possa chiedere il contributo per l'assistenza prestata al familiare non autosufficiente ex art. 3 comma 3 L. 104/92. Sul punto Cassa Forense ha chiarito che i beneficiari della suddetta prestazione sono solo gli iscritti alla Cassa che non risultino pensionati. Ne deriva che il pensionato di invalidità, anche se iscritto attivo, non può accedere a tale istituto.
Obblighi contributivi. Cassa Forense ha affermato che l'Avvocato che percepisce la pensione di invalidità della Cassa continua ad avere gli stessi obblighi dichiarativi e contributivi di tutti gli iscritti alla Cassa, son l'ovvia conseguenza che egli debba corrispondere i contributi minimi annuali e inviare il Mod. 5 annuale con l'eventuale pagamento delle relative eccedenze dovute a fronte dei dati reddituali professionali dichiarati.
Infine l'ente previdenziale forense ha precisato che la pensione di invalidità può essere commutata al raggiungimento dei requisiti previsti in pensione di anzianità o vecchiaia.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.