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Assegno divorzile, SC: “Va riconosciuto anche se non richiesto in sede di separazione”.

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 Con l'ordinanza n. 2480 depositata lo scorso 29 gennaio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di riconoscere un assegno divorzile sebbene nulla fosse stato richiesto in sede di separazione, ha precisato che la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude di certo il suo riconoscimento in sede divorzile, ma può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi..

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Ravenna, pronunciandosi su una domanda di divorzio richiesta da un uomo contro l'ex moglie, determinava in Euro 1.000,00 mensili il contributo dovuto dall'uomo per l'assegno divorzile e in euro 1.300,00 il contributo a titolo di mantenimento del figlio minore disabile.

Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Bologna confermava l'importo dovuto al mantenimento del figlio e riduceva in Euro 600,00 l'assegno in favore della moglie, considerate le sue poliedriche capacità imprenditoriali e la percezione di un reddito superiore a quello dichiarato. In particolare, secondo il Giudicante, tale minor importo era sufficiente a garantirle lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.

Ricorrendo in Cassazione, la donna censurava la decisione della Corte di merito per aver fatto riferimento al principio della conservazione del pregresso tenore di vita, senza considerare la situazione di fortissimo squilibrio reddituale e patrimoniale e la rilevanza del suo apporto nell'accumulo patrimoniale del marito, in violazione del principio perequativo, previsto in tema d'assegno divorzile.

Con ricorso incidentale, l'uomo si doleva evidenziando come alcun assegno potesse essere riconosciuto alla moglie, non solo per il notevole valore dei mezzi già a sua disposizione (che le garantivano lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza) ma anche perché nessun assegno di mantenimento era stato richiesto e concesso in sede di separazione consensuale.

La Cassazione condivide le sole difese formulate dalla moglie.

Secondo gli Ermellini, infatti, la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi; tuttavia, in nessun caso la mancata previsione, in sede di separazione, di un contributo di mantenimento può precludere il suo riconoscimento in sede divorzile, stante la diversità dei presupposti delle due misure.

Difatti, l'assegno divorzile va comunque riconosciuto quando, sebbene nulla sia stato previsto nel corso della separazione, la sua corresponsione serva per riconoscere e compensare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi. 

 I Supremi Giudici ricordano che, per circa trent'anni, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Tale orientamento è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui si è affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola".

Con il recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018) si è specificato che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e alle determinazioni prese in comune, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte: ne deriva che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede una valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti, effettuando una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Gli Ermellini rilevano quindi come, nel caso di specie, la valutazione sulla spettanza dell'assegno e sulla quantificazione dell'importo vada compiuta alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

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