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Assegno di mantenimento al coniuge: quando opera la deduzione

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 Inquadramento normativo: 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. 917/86.

Assegno di mantenimento per il coniuge: viene deciso dal giudice o stabilito liberamente dai coniugi in sede di separazione ed è assegnato al coniuge cui non è imputabile la separazione qualora non abbia adeguati redditi propri utili al mantenimento; consiste nel versamento di un assegno periodico, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che consenta all'ex coniuge di mantenere il precedente tenore di vita e che viene revisionato in base agli incrementi o i decrementi della situazione reddituale dei coniugi.

Aspetti fiscali: il testo unico delle imposte sui redditi (art. 10 comma 1 lettera c)) prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Con la deduzione, la somma deducibile viene sottratta dal reddito complessivo del contribuente prima che, su quel reddito, vadano ad essere calcolate le imposte dovute; l'Irpef andrà quindi calcolato sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili e delle spese detraibili.

L'assegno di mantenimento erogato al coniuge rappresenta, quindi, un onere deducibile per il coniuge che lo eroga; per il coniuge che lo percepisce, invece, rappresenta un reddito assimilato a lavoro dipendente.

Obblighi dell'altro coniuge: a fini fiscali il coniuge che percepisce l'assegno di mantenimento è obbligato a dichiararlo, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la tassazione avviene secondo il principio di cassa, quindi considerando solo quelli effettivamente incassati durante l'anno (es: per i redditi 2017 si considerano gli assegni incassati nel 2016).

È esonerato dalla presentazione delle dichiarazione dei redditi, il coniuge che ha un reddito non superiore ad euro 7.500, considerando nel calcolo sia l'assegno di mantenimento periodico che altre forme di reddito, ed esclusione del reddito derivante dall'abitazione principale e le sue pertinenze.

 Presupposti: per operare la deduzione è necessario che si verifichino queste condizioni (tra tante, Cassazione ordinanza n. 10323/2011):

- vi sia stata la separazione (legale o consensuale) o il divorzio dei coniugi o si sia pronunciato lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio;

- l'obbligo di corrispondere la somma sia stato disposto dal giudice;

- l'assegno sia periodico.

Non sono previsti particolari limiti di importo per la deduzione.

Cosa rientra nella deduzione: vi rientra solo l'importo indicato nella sentenza del giudice, ivi compreso il cosiddetto contributo casa (ovvero la somma corrisposta all'ex coniuge per pagare l'affitto o le spese condominiali della casa), sempre se il relativo importo sia stato stabilito dal Giudice; quando l'assegno è corrisposto per pagare l'affitto della casa in cui vivono anche i figli si potrà dedurre il 50% dell'importo.

Discussa è la deduzione di quanto dovuto a titolo di adeguamento Istat, qualora il giudice non abbia espressamente previsto, nel provvedimento con il quale si dispone la corresponsione dell'assegno periodico, la rivalutazione automatica (se la rivalutazione è prevista, allora anche quell'importo – essendo disposto dal giudice – va dedotto).

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 448 del 2008 – sulla premessa per cui non esiste nessuna previsione legislativa che preveda, per le somme periodiche corrisposte in caso di separazione, un meccanismo di adeguamento automatico agli indici Istat (adeguamento che è, invece, espressamente previsto dalla legge solo in caso di divorzio) - ha sancito che, nel caso di separazione, non possono essere dedotte le somme che uno dei due coniugi versa volontariamente a titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat, al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento.

 Esclusioni: non sono deducibili tutti gli assegni corrisposti a seguito di un accordo stragiudiziale tra le parti e le somme volontariamente erogate al coniuge al di fuori di quanto stabilito dal giudice: siffatti importi saranno considerati una donazione e non saranno né onere deducibile per chi lo versa, né tanto meno soggetti a tassazione nel reddito del coniuge ricevente.

Analoga sorte è riservato all'assegno corrisposto al coniuge una tantum, cioè elargito non periodicamente ma in un'unica soluzione.

Infine, non è deducibile, ma soggiace a differente trattamento fiscale, l'assegno di mantenimento disposto per i figli.

Assegno di mantenimento per i figli: per le somme versate a siffatto titolo, è possibile operare le detrazioni previste per carichi di figli (detrazioni figli a carico, detrazioni per spese mediche sostenute per i figli, detrazione spese sportive per i figli, detrazioni spese scolastiche per l'iscrizione alle scuole secondarie di II grado e alle Università, ecc…): tali somme, quindi, non costituiranno reddito imponibile per chi le riceve e non andranno dichiarate nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, è sufficiente allegare alla dichiarazione dei redditi la sentenza in cui il Giudice chiarisce che l'assegno viene versato per i figli e non per il coniuge.

Focus: nel caso in cui il provvedimento del giudice che dispone l'assegno di mantenimento o il contributo casa non specifichi la quota da ripartire tra il coniuge e i figli (così che la quota periodica erogata al coniuge deve ritenersi comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli), l'emolumento si considera destinato al coniuge al 50% e, pertanto, si potrà effettuare la deduzione relativamente alla metà dell'importo e indipendentemente dal numero dei figli.

Non manca chi (CTR Lazio sentenza n. 342/2018) ritiene che dal reddito del contribuente sono deducibili integralmente ai fini IRPEF le somme degli assegni mensili che questi è tenuto a versare al coniuge nel caso in cui la sentenza di separazione non abbia specificato se questi assegni siano destinati anche al mantenimento del figlio.

 

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