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Quali sono i termini per impugnare la delibera condominiale se ci si allontana prima del voto?

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Riferimenti normativi: Art.1137 c.c.

Focus: Il condòmino che si allontana dall'assemblea prima del voto viene considerato assente ai fini della decorrenza del termine per impugnare il verbale? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 4191 del 15/02/2024.

Il caso: un condòmino aveva impugnato in Tribunale una deliberazione assembleare e il condominio, costituitosi in giudizio, ne aveva eccepito la decadenza perché la delibera era stata impugnata oltre il termine di trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c. Il Tribunale, accogliendo l'eccezione del condominio, aveva dichiarato la domanda del condòmino inammissibile perché tardiva, rilevando il mancato rispetto del termine di cui all'art.1137, comma 2, c.c. Pertanto, il condòmino aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello che aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che l'atto di impugnazione della delibera era stato notificato oltre il termine di trenta giorni, stabiliti dall'art. 1137, comma 2, c.c., da considerarsi decorrente dal giorno stesso della sua adozione. 

Il giudice di secondo grado, al fine di valutare da quale giorno decorresse il termine perentorio di trenta giorni per proporre l'impugnativa, rilevava che il termine dovesse partire dal giorno in cui la delibera impugnata era stata approvata, considerato che "il condòmino appellante, pur avendo partecipato all'inizio dell'assemblea condominiale si era allontanato solo formalmente dal locale in cui si stava svolgendo la riunione, non partecipando al voto ma assistendo ad essa sulla soglia della porta, prendendo così coscienza di quanto accaduto e quindi deciso dall'organo collettivo". Di conseguenza, più che di un'assenza la sua condotta era riconducibile ad una "sostanziale astensione", per cui l'impugnazione della delibera formulata successivamente al termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. si doveva ritenere tardiva e, perciò, inammissibile. Il condòmino ha impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso in Cassazione deducendo, come primo motivo, che il termine perentorio di 30 giorni, stabilito dall'art.1137, comma 2, c.c., per impugnare la delibera doveva farsi decorrere dalla comunicazione del verbale dell'assemblea e non dal giorno dell'adozione della delibera, essendosi allontanato lo stesso dal luogo della riunione senza aver partecipato alla discussione e alla votazione. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il predetto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, osservando che quando un condòmino si allontana volontariamente durante lo svolgimento dell'assemblea e ne fa prendere atto con annotazione a verbale, non intendendo partecipare alla votazione, il condòmino deve considerarsi assente e, quindi, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari annullabili non può decorrere dall'adozione della delibera, come , invece, erroneamente rilevato dalla Corte di Appello. La Corte ha, altresì, richiamato la decisione della Corte di Cassazione civile n. 1208/1999, secondo la quale, ai fini del calcolo delle maggioranze, prescritte dall'art.1136 c.c. per l'approvazione delle delibere assembleari, non si può nemmeno tenere conto dell'adesione espressa dal còndomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini formative dell'atto collegiale. Premesso ciò, i giudici di legittimità hanno chiarito che il voto del condòmino che si allontana "non incide sui quorum costitutivi" (che devono sussistere al momento iniziale) ma "non può essere conteggiato nei quorum deliberativi" relativi ai singoli punti all'ordine del giorno, nemmeno come astensione, rimanendo del tutto irrilevante la possibilità che quest'ultimo possa udire dall'esterno del locale di svolgimento dell'assemblea le determinazioni che la stessa ha inteso adottare. 

 

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