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CNF. Rinvio dell'udienza disciplinare per legittimo impedimento

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Fonte: www.consiglionazionaleforense.it/

Inquadramento normativo: art.21 co.2, lettera c Regolamento CNF n. 2/2014; art. 420 ter c.p.p.; art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012

Sia la giurisprudenza disciplinare che quella di legittimità hanno affermato il principio secondo il quale l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza del procedimento disciplinare in "presenza di un legittimo impedimento a comparire di carattere assoluto e non solo per una qualsiasi situazione di difficoltà" (cfr. ex multis CNF, sentenza n. 59 del 16/7/2019; CNF sentenza n. 38 del 6/5/2019; Cass. SS.UU. n. 13982 del 6/6/2017). Ciò in quanto

  • l'art.21 co.2, lettera c) del Regolamento CNF n. 2/2014 consente lo svolgimento del giudizio disciplinare in assenza dell'incolpato solo se l'assenza non sia giustificata da un "legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire"
  • inoltre per quanto non specificatamente disciplinato dalla legge professionale, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili (art.59 lett. n) della legge professionale). Pertanto, anche al procedimento disciplinare si applica l'art. 420 ter c.p.p., a norma del quale il giudice rinvia l'udienza anche d'ufficio quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenti all'udienza e risulti che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

Al riguardo in più occasioni in Consiglio ha avuto modo di chiarire le ipotesi che possono dar luogo a legittimo impedimento. 

 Concomitanza con l'udienza penale

Con sentenza n.259 del 28 novembre 2023, il Consiglio ha affermato che la concomitante dell'udienza penale in cui l'incolpato sia chiamato a comparire quale imputato costituisce legittimo impedimento che impone il rinvio dell'udienza disciplinare. Ne discende che non riconoscere il legittimo impedimento con una tale motivazione comporterebbe la violazione dei diritti di difesa dell'incolpato.

Produzione di certificato medico

Affinché l'impedimento dell'incolpato possa ritenersi idoneo a giustificare un rinvio di udienza,

  • non può essere generico e non documentale,
  • deve essere assoluto, con ciò intendendosi la totale impossibilità di partecipare alla seduta disciplinare per motivi documentalmente dimostrati;
  • non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificazione medica attestante l'assoluto impedimento del professionista stesso a comparire e presenziare all'udienza disciplinare (cfr. Cass. S.U. 30313/2023; CNF sentenza n.45 del 9 maggio 2022, CNF, sentenza n. 199 del 5 novembre 2021; CNF, Forense, sentenza n. 185 del 25 Ottobre 2021).

Ad esempio costituisce legittimo impedimento un documentato stato patologico tale da rendere impossibile di lasciare l'abitazione se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. Al contrario il Consiglio ha escluso che il certificato prodotto dall'incolpato, attestante una "sindrome post-influenzale", con la conseguente prescrizione di riposo per cinque giorni, possa assumere la caratteristica di assoluto impedimento a comparire del professionista e presenziare all'udienza disciplinare (cfr. CNF sentenza n.393 del 28 ottobre 2024).

 Valutazione del giudice

Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, anche facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, nonché la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta (CNF sentenza n.45 del 9 maggio 2022).

In ogni caso la valutazione della documentazione medica prodotta non può essere omessa. Infatti "in tema di impedimento dell'incolpato a comparire, l'omessa valutazione, sia in senso negativo che positivo, della certificazione medica da parte dell'Organo giudicante, comporta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità della decisione" (cfr. CNF sentenza 8.2.2013 n. 1; CNF, sentenza n.236 del 31 maggio 2024).

Prova del legittimo impedimento

Con sentenza n.393 del 28 ottobre 2024, il Consiglio Nazionale forense ha, inoltre, affermato che la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta.



 

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