Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

L'indebito utilizzo di carte di credito secondo la SC

L'indebito utilizzo di carte di credito secondo la SC

Con la recente sentenza n. 17293 del 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura di reato di pericolo del delitto di utilizzo indebito di carte di credito.

Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione il tema dibattuto riguardava proprio la configurazione come delitto tentato o consumato del reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 della condotta di colui che, pur avendo utilizzato indebitamente la carta di credito bancomat, non aveva effettuato alcun prelievo. 

Secondo la pubblica accusa, infatti, ai fini della consumazione del delitto in parola, è sufficiente una qualsiasi modalità di utilizzazione della carta, a prescindere dall'effettivo conseguimento del denaro.

Secondo l'imputato, invece, sarebbe stata erronea anche la qualificazione della condotta come tentativo di utilizzo indebito di carte di credito. 

Ciò in ragione del fatto che la mancata conoscenza del PIN rendeva impossibile l'utilizzo del Bancomat.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della pubblica accusa mentre ha rigettato quello della parte privata.

Veniamo ora a ripercorrere i motivi giuridici analizzati dalla Corte.

Come ricordano gli Ermellini, è ormai pacifico in giurisprudenza che il reato di indebita utilizzazione di carta bancomat si perfezioni a prescindere dall'effettivo prelievo di denaro, tant'è che non si ha un reato impossibile nel caso in cui la carta venga bloccata dal proprietario.

Per la configurazione di tale fattispecie delittuosa, infatti, è sufficiente il semplice possesso della carta, in considerazione proprio della sua natura di reato di pericolo.

La Corte, per corroborare tale sua tesi, richiama altresì il dictum del Giudice delle Leggi il quale ha evidenziato con riguardo all'art. 12 d.l. 143/1991 (abrogato dal d.lgs. 231/2007 che ha introdotto il nuovo art. 55) come esso delinei una figura variegata.

Sotto un profilo oggettivo, infatti, si riferisce a diversi documenti, ma anche sotto il profilo della condotta penalmente rilevante. 

Il reato può configurarsi sia con il solo uso di una carta di credito di cui il soggetto agente non sia titolare, ma anche con la sua falsificazione o ancora con il possesso da parte di un soggetto che non ne sia titolare. 

Il bene giuridico tutelato, quindi, sotteso alla ratio delle diverse incriminazioni, non può che essere di stampo pubblicistico: ovvero prevenire la diffusione di carte di credito o documenti assimilabili in grado di arrecare nocumento alla sicurezza e speditezza del traffico di valori e di riflesso alla "fiducia" che in essi ripone il sistema economico e finanziario.

Tale indirizzo non è nuovo. 

Sul tema, infatti, erano già intervenute anche le Sezioni Unite che avevano delineato due condotte entrambe riconducibili nell'alveo dei reati di pericolo.

La prima consiste nella utilizzazione indebita, ovvero nell'uso illegittimo delle carte di pagamento.

La seconda invece consiste nel possesso, acquisizione o cessione di tali documenti di provenienza illecita.

Ne consegue, conclude la Corte, che il reato di cui all'art. 55  d.lgs.231/2007 si consuma anche solo nella condotta di colui che, entrato in possesso di una carta bancomat della quale non sia titolare, digiti casualmente sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza riuscire ad effettuare il prelevamento.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Il cielo stellato sopra di me e la legge morale de...
Notaio responsabile se non compie tutte le attivit...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito