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Sospensione della prescrizione durante il lockdown

Sospensione della prescrizione durante il lockdown

Le Sezioni Unite Penali hanno chiarito se la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 3 - bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020 opera per tutti i procedimenti pendenti di fronte alla Corte di Cassazione o solo per quelli che siano pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e 30 giugno 2020.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la sospensione prevista dalla normativa emergenziale operi solo con riguardo a quei ricorsi pervenuti nel periodo di sospensione alla cancelleria del Supremo consesso; per gli altri la sospensione prevista dal D.l. n. 18 del 2020 non trova applicazione. 

Con una nota, la prima sezione penale aveva osservato che, a suo avviso, il termine di sospensione sarebbe stato sospeso per tutti i procedimenti pendenti di fronte alla Corte di Cassazione.

Secondo questo indirizzo, una limitazione che dipendesse dal momento di ricezione del ricorso da parte della cancelleria limiterebbe infatti in maniera poco ragionevole l'area applicativa della sospensione prevista dalla norma.

In quest'ottica, il riferimento normativo alla data in cui i procedimenti sono pervenuti sarebbe un mero completamento e integrazione del riferimento ai ricorsi pendenti.

Posto che esistevano decisioni di senso contrario rispetto a questa interpretazione, ritenuta l'estrema rilevanza della questione, il Primo Presidente ha rimesso la questione a un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. 

Le Sezioni Unite hanno anzitutto ripercorso la normativa emergenziale che si è via via susseguita con l'evolversi dell'emergenza sanitaria.

Hanno così ritenuto che la previsione del rinvio d'ufficio dei processi sia una misura che si è inserita in una vera e propria "tradizione" normativa tesa a ottenere in concreto la sospensione dell'attività giudiziaria per preservare l'efficacia del processo in caso di calamità naturali.

Dato che non è possibile distinguere giuridicamente le ipotesi di sospensione del giudizio da quelle di rinvio d'ufficio, per tutti i rinvii disposti in forza della normativa emergenziale troverebbe applicazione la causa generale di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 co. 1 c.p. Tuttavia il legislatore ha precisato, al fine di operare un bilanciamento con i diritti dell'imputato, che la sospensione della prescrizione si ha solo per il periodo di tempo espressamente individuato e non per tutto il tempo del rinvio.

Ciò impone anche di dare un'interpretazione restrittiva della norma che ha previsto la sospensione della prescrizione per i giudizi di fronte alla Corte di Cassazione.

In quest'ottica il fatto che il legislatore abbia espressamente previsto per i procedimenti pendenti di fronte alla Corte di Cassazione che la prescrizione si sospende al ricorrere di due condizioni ovvero se il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di Cassazione nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 e sia rimasto pendente nel medesimo periodo, imporrebbe di considerare le due condizioni come necessarie in maniera congiunta per il realizzarsi dell'effetto sospensivo. 

 

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