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Crisi nelle unioni civili, Tribunale Pordenone su criteri attributivi dell'assegno di mantenimento

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Il Tribunale di Pordenone con la recentissima ordinanza del 13 marzo 2019 ha stabilito un principio, assolutamente al passo coi tempi, applicando, alle unioni civili previste ed organicamente disciplinate dalla Legge Cirinnà, gli stessi principi utilizzati nella gestione dei matrimoni eterosessuali in tema di assegno di mantenimento.

Con la detta decisione si opera un vero e proprio parallelismo tra coppie eterosessuali ed omosessuali in base alla considerazione che una grave ed irreversibile crisi di coppia può riguardare l'una e l'altra realtà ed in entrambi i casi vanno applicati gli stessi criteri interpretativi espressi dalla Cassazione SS.UU. 18287/2018 per il giudizio di divorzio. 

Il Tribunale di Pordenone, infatti, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di una procedura per lo scioglimento dell'unione civile ai sensi della legge 76/2016 (Legge Cirinnà),seppure alla prima udienza di comparizione delle parti rileva non applicabile al caso l'autorizzazione alle parti a vivere separate, né lo scioglimento della comunione, stante il mancato richiamo all'art. 2 della legge 55/2015, ritiene comunque sovrapponibile questa fattispecie a quella del divorzio in ordine alla tutela del soggetto più debole all'interno della coppia. In tal senso di fondamentale importanza appare la circostanza che una delle due donne abbia cambiato città per vivere vicina alla compagna con delle conseguenze economiche e soprattutto con evidente perdita di chance che ha portato il Giudice a valorizzare a questo fine anche la fase della convivenza "di fatto" della coppia, che le donne non avevano potuto formalizzare al momento della realizzazione della convivenza, mancando "illo tempore" un istituto giuridico ad hoc  (anche se la breve durata del rapporto non ha  consentito l'utilizzo di un giudizio perequativo).

 

Nel caso "de quo" così come sarebbe accaduto nel caso di coniugi eterosessuali, i Giudici, di fronte ad un'irreversibile e irrimediabile crisi della coppia hanno previsto il versamento di un assegno mensile a carico del coniuge più debole, suscettibile di variazione nel caso di diversa gestione della casa dove di fatto continuava ad abitare una delle due donne.

I Giudici, dunque, nel caso in esame hanno tenuto, come accennato, nella giusta considerazione anche la convivenza di fatto realizzatasi prima della legalizzazione del rapporto, ed hanno  dato particolare rilievo alla perdita da chance, derivata alla partner richiedente, da scelte di vita della coppia che sottacibili in sede di giudizio.

Tutto ciò detto i Giudici hanno fissato l'assegno in euro 350 mensili anche sul presupposto che l'abitazione della coppia, come detto, era ancora abitata da una parte della convivenza con relativo arricchimento della stessa a sfavore dell'altre.

Si allega ordinanza. 

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