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Il risarcimento del danno per “mancata vita sociale” dei prossimi congiunti

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 Quello del risarcimento danno non patrimoniale è di certo uno degli aspetti più scottanti nelle aule giudiziarie. L'unico dato fermo è senz'altro che il risarcimento "monetario" non vale da sé a restituire ciò che esula dalle logiche del mercato ma diviene l'unico modo al fine di garantire un'equa giustizia "sociale". I contorni del danno patrimoniale sono stati e continuano ad essere definiti e ridefiniti dalla giurisprudenza che si muove, talvolta, a ritmo della nuova coscienza sociale e, tal' altra, al fine di arginare l'esubero di richieste risarcitorie: sono difatti note le posizioni giurisprudenziali che hanno visto un moltiplicarsi di voci del danno non patrimoniale seguite da una riduzione quasi apodittica delle stesse. Come se ciò non bastasse poi il problema riguarda non solo chi subisce il danno vero e proprio ma anche chi è il prossimo congiunto: è nota difatti anche qui la querelle relativa al danno tanatologico. In riferimento proprio ai prossimi congiunti con la recente ordinanza n. 28168/2019 la Suprema Corte ha espanso i limiti del risarcimento del danno non patrimoniale: la Corte difatti ha statuito che ai predetti spetta non solo il risarcimento per la morte del congiunto ma anche il risarcimento per quei danni che afferiscono alla sfera sociale e relazionale. Si osserva infatti che per tutto il tempo di accudimento al soggetto in stato vegetativo i prossimi congiunti soffrano uno stato di angoscia che non permette loro di condurre delle vite normali. 

La questione originava da un incidente stradale in cui una persona aveva patito gravi lesioni che lo avevano portato ad uno stato vegetativo; dopo tre anni dall'incidente, a causa delle lesioni medesime, il suddetto era deceduto. Agivano così in giudizio gli eredi contro la conducente del veicolo impattante e la rispettiva compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento dei danni per il prossimo congiunto. Il Tribunale in prima istanza accoglieva parzialmente le domande degli attori in quanto ravvedeva nella causa dell'incidente un concorso di colpa della vittima ammontante al cinquanta per cento; veniva così proposto appello sia da parte degli eredi che dai convenuti. In questa sede il giudice di seconda istanza riduceva le pretese degli eredi: in primo luogo veniva attribuita alla vittima un concorso di colpa ammontante al settantacinque per cento, veniva ridotto così il risarcimento del danno biologico parametrandolo al tempo intercorrente fra le lesioni e la morte ed infine si riteneva corretta la quantificazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale. Gli eredi presentavano dunque ricorso per cassazione attraverso il quale lamentavano anzitutto il fatto che nella liquidazione del danno non si fosse tenuto in conto della perdita di aspettativa di vita del defunto e del danno catastrofale: tutto ciò perché non si considerava che la morte fosse conseguenza del sinistro. In secondo luogo i ricorrenti lamentavano l'ingiusta applicazione dei parametri di liquidazione del danno con riferimento alle Tabelle di Milano e che la suddetta liquidazione fosse avvenuta applicando i valori minimi senza considerare che i congiunti avevano prestato assistenza alla vittima che era divenuta totalmente invalida.  

La suprema Corte rigetta anzitutto il primo motivo non solo perché le doglianze non erano state compitamente evidenziate nei precedenti gradi di giudizio ma anche perché, per gli arresti giurisprudenziali, non è viene riconosciuto iure hereditario il danno per la perdita da aspettativa di vita. Anche il secondo motivo viene rigettato perché afferente al merito della questione e dunque non censurabile in sede di legittimità. La Corte invece accoglie il terzo motivo sull'assunto che il danno non patrimoniale ha contenuto atipico e che il giudice deve, in sede di liquidazione del danno, tener conto del riverbero dell'evento sulla vita dei prossimi congiunti.  

 

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