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Torrini scale, Tar Campania: “Rientrano nel computo delle altezze degli edifici”

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Con la sentenza n. 2795/2021, il Tar Campania, sezione staccata di Salerno, ha dichiarato l'illegittimità di un diniego a un permesso per costruire fondato su una normativa comunale che escludeva i torrini scale dal computo delle altezze degli edifici, riconducendoli alla disomogenea categoria dei volumi tecnici.

Ritenuto che la prefata normativa comunale fosse contrastante con la sovraordinata norma di rango primario dettata dall'art. 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968 e, quindi, da questa sostituita in via automatica, il Collegio ha ricordato che "nella nozione di altezza codificata dal citato art. 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968 deve intendersi ricompresa anche quella ragguagliata dal torrino scale posto al disopra della copertura dell'edificio, in quanto la prosecuzione del torrino scale al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra una sopraelevazione comportante l'aumento della volumetria preesistente ed utile per la definizione concreta delle distanze legali tra i fabbricati".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il proprietario di un fabbricato presentava un permesso per costruire per realizzare un ampliamento, mediante sopraelevazione, di un fabbricato residenziale. 

 Il Comune negava il rilascio del permesso di costruire, sul rilievo che, in violazione del regolamento comunale, la progettata sopraelevazione superava l'altezza dell'edificio limitrofo, per tale dovendosi intendere quella della gronda e non quella dell'esistente torrino scale.

Ricorrendo al Tar, il proprietario censurava l'art. 10 del RUEC di Nocera Inferiore per contrasto con l'art. 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, sostenendo come il Comune fosse incorso in un errore sulla valutazione delle altezze, in quanto, in realtà, il torrino scale non avrebbe potuto essere scomputato dall'altezza del fabbricato limitrofo, non essendo configurabile a guisa di mero volume tecnico, in quanto tale irrilevante dal punto di vista della consistenza altimetrica e volumetrica ragguagliata dalla cubatura.

Il Tar condivide la tesi del ricorrente.

In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda che per ius receptum, entro la nozione di altezza codificata dal citato art. 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968 – ai sensi del quale l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti – deve intendersi ricompresa anche quella ragguagliata dal torrino scale posto al disopra della copertura dell'edificio, in quanto la

prosecuzione del torrino scale al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra una sopraelevazione comportante l'aumento della volumetria preesistente ed utile per la definizione concreta delle distanze legali tra i fabbricati.

 Sul punto, la giurisprudenza ha difatti precisato che il torrino scale non può essere considerato volume tecnico, non computabile entro la cubatura urbanisticamente rilevante, tali essendo soltanto le opere edilizie destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa e non anche le opere – quale, appunto, il torrino scale – che di quest'ultima costituiscano parte integrante.

Circa l'imperatività dell'articolo 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, la sentenza in commento specifica che, quest'ultimo articolo, essendo stato emanato su delega dell'art. 41 quinquies della l. n. 1150/1942, ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati prevalgono sulle confliggenti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia come la disposizione regolamentare comunale, laddove esclude dal computo dell'altezza massima dei fabbricati i torrini scale, finisce per collidere irrimediabilmente con l'accezione di altezza di cui all'art. 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, erodendo illegittimamente il rigore del parametro enunciato dalla fonte normativa statale: secondo i Giudici, infatti, la prevista esclusione dei torrini scale (indebitamente assimilati dalla citata disposizione regolamentare comunale ai volumi tecnici in senso proprio) dal computo delle altezze degli edifici si pone in contrasto con le più elementari regole in materia, le quali sono dirette a tutelare quegli specifici valori urbanistico-edilizi (aria, luce, vista, ecc.) sui quali incidono tutti i volumi che, ergendosi al di sopra della linea naturale del terreno, modificano in modo permanente la conformazione del suolo e dell'ambiente

Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso.

 

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