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Tar Lazio: non sempre i posti vacanti in sostegno sono coperti da docenti specializzati

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 Con riferimento agli insegnanti di sostegno che hanno conseguito la specializzazione al fine di soddisfare il fabbisogno di posti vacanti, le graduatorie di istituto, in cui tali docenti sono presenti, non costituiscono canale a tempo indeterminato ai sensi del D.lgs. n. 297/1994. In buona sostanza, gli insegnanti in questione non necessariamente devono essere assegnatari di tali posti perché non si tratta di posti «stabili ma connessi alle effettive esigenze degli alunni con disabilità, il cui numero muta annualmente, con conseguente loro possibile residualità».

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 6372 del 24 maggio 2019.

Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente è una docente che ha conseguito il titolo di specializzazione sulla base del fabbisogno dei posti vacanti e disponibili. L'insegnante lamenta il fatto che:

  • dopo aver superato la selezione finalizzata alla copertura dei posti vacanti per l'insegnamento agli alunni con disabilità, non è stata convocata per ricoprire il fabbisogno di tali posti;
  • i posti vacanti sono stati assegnati a docenti non selezionati sul fabbisogno, non abilitati o non specializzati;
  • ha presentato domanda di partecipazione alle assunzioni, ma la stessa non è stata sufficiente per conseguire la sua inclusione.

Alla luce di tale situazione, la ricorrente ha adito il Tar Lazio.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dai Giudici amministrativi.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, appare opportuno prendere in esame la normativa vigente in materia. 

 Preliminarmente il D.M. n. 249/2010:

  • stabilisce​ all'art. 3 che possono essere istituiti percorsi formativi per i docenti, finalizzati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'«acquisizione delle competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente». I percorsi in questione sono anche preordinati per far acquisire«le competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;
  • all'art. 13 disciplina i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, prevedendo che il conseguimento della specializzazione consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

Con riferimento, poi, alle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nonché, per la sola scuola secondaria, il D.M. n. 579/2018 stabilisce che le assunzioni innanzi indicate sono effettuate in coerenza al reale fabbisogno di personale e sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.

Tornando al caso in esame, la ricorrente ha partecipato al percorso formativo per conseguire la specializzazione in sostegno al fine di soddisfare il fabbisogno di copertura di posti vacanti. Malgrado ciò, la docente lamenta il fatto che non è stata assunta e che sono stati convocati altri insegnanti non abilitati o non specializzati. E questo, a suo dire, è imputabile al D.M. n. 579/2018 su richiamato che:

  • con riguardo ai posti vacanti non prende in considerazione il reclutamento dei docenti specializzati sul sostegno, neanche quando tali posti siano disponibili e vi sia stata selezione ad hoc, come è avvenuto nel caso di specie;
  • «non tiene conto dell'interruzione della continuità didattica, il cui principio non viene garantito agli alunni con disabilità, i quali, a causa della continua sostituzione dei docenti specializzati sul sostegno con docenti anche non specializzati, si ritrovano a non essere educati dallo stesso docente di sostegno, ma da un altro, a sua volta precario e che a differenza del primo, non è abilitato, e che ricoprirà il posto sino all'avente diritto»(Tar Lazio, ordinanza n. 6033/2018).

Queste mancanze, secondo la docente, rendono illegittimo tale decreto.

Di diverso avviso è il Tar. Quest'ultimo, infatti, riprende quanto sostenuto nella relazione della P.A. non contestata dalla ricorrente, secondo cui:

  • gli insegnanti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno che sono presenti già nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto possono chiedere di essere iscritti negli elenchi di sostegno;
  • il fatto che tali docenti siano inseriti nelle graduatorie di istituto non garantisce l'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del D.lgs. n. 297/1994;
  • i«posti in deroga non sono stabili ma connessi alle effettive esigenze degli alunni con disabilità, il cui numero muta annualmente, con conseguente possibile residualità di posti che non possono, pertanto, essere assegnati alle nomine in ruolo».

Alla luce delle su esposte considerazioni, pertanto, ritenendo infondate le doglianze della ricorrente, i Giudici amministrativi hanno rigettato il suo ricorso. 

 

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