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Sezioni Unite, ieri svolta su risarcimenti: via libera al ristoro dei «danni punitivi» come negli Usa!

Si sgretola il muro che sinora aveva impedito il riconoscimento in Italia di sentenze straniere che ammettevano i danni punitivi. Le Sezioni unite civili, in una di quelle sentenze destinate a costituire un punto di riferimento, la n. 16601, depositata ieri, hanno infatti rivisto l´orientamento fino ad adesso seguito, ripensando anche la nozione di ordine pubblico. Un netto cambio di paradigma in materia di responsabilità civile che avvicina il nostro ordinamento a quello anglosassone.

Già, perché cosa sono i danni punitivi? I punitive damages, di origine anglosassone appunto, consistono nel riconoscimento al danneggiato di una somma ulteriore rispetto a quella necessaria a compensare il danno subito (compensatory damages), nel caso il danneggiante abbia agito con malice (dolo) o gross negligence (colpa grave). Negli ordinamenti di common law, questa voce ha una sua autonomia, con una funzione spiccatamente punitiva, quasi "parapenale".

La Corte di cassazione, fino a ieri, aveva negato diritto di cittadinanza a questa categoria di danni, sostenendo, era il 2007, con la sentenza n. 1781 del 2012, che «nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all´effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l´arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro».

Le Sezioni unite adesso, affrontando il nodo del riconoscimento di tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti in una causa di risarcimento danni per incidente motociclistico, hanno invece messo in evidenza come nel nostro ordinamento alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di ripristinare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito un danno «poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile».

Netta la successiva presa di posizione per una compatibilità dell´istituto statunitense dei risarcimenti punitivi. Con un caveat, però: la sentenza straniera dovrà essere ancorata a una dato normativo che permetta la tipicità delle ipotesi di condanna, la loro prevedibilità e i limiti di natura quantitativa al risarcimento stesso. È il caso della legge della Florida, lo Stato da cui provengono le tre sentenze in discussione, dove sono stati introdotti comunque limiti al fenomeno della responsabilità multipla.

Le Sezioni unite, per arrivare a questa conclusione, ridefiniscono la nozione di ordine pubblico, determinante nell´impedire l´applicazione della legge straniera. Si va cioè verso una maggiore permeabilità nei confronti del diritto internazionale e soprattutto comunitario, alla ricerca di punto di equilibrio tra il tradizionale controllo sull´ingresso di norme o sentenze straniere che potrebbero minare la coerenza interna dell´ordinamento giuridico e una funzione promozionale dei valori tutelati dal diritto internazionale.

Questa apertura delle Sezioni unite non significa però che da domani anche per cause solo nazionali i giudici italiani saranno autorizzati a un significativo incremento delle somme dovute da titolo di risarcimento. La sentenza lo precisa e circoscrive gli effetti di una «curvatura deterrente/sanzionatoria» comunque individuabile nella giurisprudenza, anche costituzionale. Per un´applicazione su larga scala servirebbe un intervento normativo, visto che «ogni imposizione personale esige una "intermediazione legislativa"», per effetto del principio costituzionale sancito dall´articolo 23 della Carta, che istituisce una riserva di legge sulla previsione di nuove prestazioni patrimoniali e impedisce un «incontrollato soggettivismo giudiziario». Intanto però una breccia si è indubbiamente aperta.
*scritto da Giovanni Negri e pubblicato su Sole24ore-Diritto 6 luglio

 

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