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Chattare val bene una prova, Cassazione: materiale utilizzabile anche se acquisito da paese straniero

Tutto il materiale contenuto in una conversazione effettuata in chat può essere utilizzato come prova in un processo penale, anche a prescindere dalla posta in essere di un sequestro e anche se il materiale predetto e conservato entro un server di una ditta con sede legale ed operativa in un paese straniero.

Non solo, pertanto, delle chat rimangono tracce evidenti, non essendo tutelata la privacy in alcuna forma, ma quanto affermato in chat da uno o più interlocutori può fare piena prova anche a danno dei medesimi qualora vengano sottoposti in altro Stato a procedimento penale.
E´ quanto ha recentemente affermato la Corte Suprema di Cassazione.

Secondo la Corte, i contenuti delle chat scambiate tra cellulari possono essere acquisite con il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, ma anche senza.

Secondo la Cassazione, al fine di acquisire tali conversazioni "Si deve, dunque, ritenere legittima l´attività di intercettazione del traffico telematico cd. "pin to pin", svolta secondo le modalità di cui all´art. 266 bis cod. proc. pen., relativa a comunicazioni registrate da terminale sito sul territorio italiano, rispetto alle quali la società canadese di gestione del traffico si è limitata a mettere a disposizione il proprio server su cui confluiscono i messaggi delle chat, a loro volta estratti e decriptati, senza alcuna alterazione, dalla società XXX e convogliati direttamente nei server della Procura. Nella sostanza nessuna violazione di legge appare configurabile nella intercettazione di dati telematici relativi ad utenze mobili registrate sul territorio italiano, come nel caso di specie, trattandosi di situazione tecnicamente equiparabile a quella che, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, rimanda alla procedura del c.d. istradamento, consistente nel convogliamento delle chiamate in partenza dall´estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall´Italia verso l´estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale), che come è noto non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l´attività d´intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all´assistenza giudiziaria all´estero unicamente per gli interventi da compiersi all´estero per l´intercettazione di conversazioni compiute all´estero e captate solo da un gestore straniero."

Pertanto, hanno stabilito che è valida l´acquisizione dei contenuti effettuata attraverso la tecnica del "copia e incolla" delle chat, in quanto "Trattandosi di un flusso di messaggi telematici, materialmente composti da una serie di valori numerici binari (i c.d. "bit" raggruppati in "bytes") registrati su supporti magnetici (facilmente riproducibili mediante operazioni di copia e incolla effettuate utilizzando l´apposito software fornito dal sistema operativo)", ne diviene semplice l´acquisizione, senza particolari accorgimenti tecnici atti a garantire la genuinità ed inalterabilità dei dati".





 

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