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Sequestro preventivo in materia successoria: il legatario ha diritto alla restituzione dei beni sequestrati?

CASS15

Nel caso preso in esame e oggetto della sentenza in commento, la Corte di Cassazione affronta di nuovo la tematica della legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo da parte di un terzo estraneo al reato.

Il pubblico ministero, nell'ambito di una vicenda successoria aveva contestato una serie di reati tra cui associazione per delinquere, circonvenzione di incapace, abuso di ufficio e peculato che fungevano da presupposto per il reato di riciclaggio.

In suo favore veniva disposto un bonifico bancario di circa cinque milioni, oggetto di sequestro preventivo, che trovava causa nel verbale di mediazione con il quale le parti avevano rinunciato reciprocamente ad ogni questione ereditaria e avevano confermato la legittimità dei legati presenti in un testamento pubblico, riconoscendone la validità.

Tuttavia, secondo l'ipotesi accusatoria, il testamento pubblico che le parti riconoscevano come valido era frutto di circonvenzione di incapace e falso in atto pubblico.

Di talché veniva ordinato il sequestro preventivo delle somme oggetto di bonifico in quanto veniva ritenuto sussistente il fumus di delitti che potevano giustificare la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. e il periculum in mora poichè i beni sarebbero così usciti dall'asse ereditario.

Il tribunale respingeva l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente nella sua qualità di terza legataria.

La corte di cassazione approfitta del caso sottopostole per tracciare quali siano le caratteristiche del terzo che legittimano il suo ricorso per riesame per la restituzione dei beni sottoposti a sequestro. 

Nell'ordine occorre:

1) un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame ovvero alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro;

2) la relazione con la cosa che sostenga la pretesa del ricorrente alla cessazione del vincolo (ovvero un interesse concreto ed attuale ad agire) che può consistere anche in un mero rapporto di fatto con la cosa;

3) ove il terzo assuma di essere completamente estraneo al reato sulla base del quale il sequestro è stato ordinato, e, quindi, di essere "persona estranea al reato", in danno della quale non possono essere confiscate cose o beni ad essa appartenenti ai sensi dell'art. 240 cod. pen., egli non deve avere concorso alla commissione del reato, nè aver tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa,

4) il terzo non può comunque argomentare sul fumus del reato, ma può solo dedurre la propria effettiva titolarità e disponibilità del bene sequestrato. 

La corte passa poi a descrivere la posizione giuridica della ricorrente nel caso di specie.

Le parti intesero far valere un testamento, in base al quale l'erede universale era un soggetto diverso dalla ricorrente che invece era semplice legataria della somma di 200.000,00. Tuttavia, il legato in favore della ricorrente, a seguito di un accordo transattivo che fu rinvenuto a seguito della perquisizione, fu aumentato - a fronte della rinuncia da parte della stessa ad ogni azione successoria – fino somma indicata nel bonifico bancario sequestrato (ovvero più di 5 milinoni), al netto delle imposte di successione. La ricorrente, va qualificata come legataria e non come erede e, quindi, come una semplice creditrice dell'eredità posto che, appunto, il legatario matura, nei confronti dell'erede, un semplice credito ossia quello di ricevere quanto legatogli dal testatore.

La difesa affermava, invece, come la ricorrente fosse soggetto estraneo al procedimento penale e avesse la disponibilità della somma di cui era stata chiesta la restituzione in quanto "risulta(va) certamente uscita da qualsivoglia disponibilità di qualsivoglia soggetto coinvolto nel procedimento penale" in questione. 

La suddetta informazione viene però ritenuta non fondata in diritto in quanto nel momento in cui la somma oggetto del bonifico fu sequestrata, la ricorrente non ne aveva ancora la disponibilità, poiché l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, a seguito della segnalazione del bonifico ricevuta dal Banco BPM, ne ordinò la sospensione prima che la destinataria entrasse nella disponibilità di queste somme.

Chi effettua un bonifico, infatti, perde la disponibilità del denaro solo nel caso in cui il beneficiario lo incassi.

Pertanto, è del tutto evidente che la ricorrente, in quanto titolare di un mero diritto di credito non aveva alcuna legittimazione a proporre istanza di riesame. 

In conclusione la ricorrente, in quanto legataria non rientra in nessuna delle due categorie di terzi previsti dall'art. 322 c.p.p. ovvero non può essere considerata una "persona alla quale le cose sono state sequestrate" (poiché ancora non è entrata nella disponibilità delle somme) e non è neppure una persona che "avrebbe diritto alla restituzione" delle cose sequestrate, perchè la restituzione presuppone una "disponibilità" sul bene (nella specie somma di denaro) al momento del sequestro. 

Stante la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la corte dichiara inammissibile il ricorso e conferma la decisione del tribunale del riesame. 

 

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