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Segnalazioni alle pubbliche autorità. Come è regolato il diritto di accesso?

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 Con sentenza n.136/2022 dell'08/02/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha affrontato la questione relativa all'accessibilità ai nominativi degli autori di segnalazioni alle pubbliche autorità evidenziando la differenza tra la disciplina del diritto di accesso ex art.22 D.Lgs. n.241/1990 e la disciplina della protezione dei dati personali di cui al GDPR(fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).

Analizziamo la questione sottoposta ai giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente è un artista di strada nei confronti del quale sono state effettuate una serie di segnalazioni alla Polizia Municipale da parte di ignoti a causa del livello di onde sonore prodotte dal sassofono durante le sue esibizioni. In conseguenza di tali segnalazioni sono stati effettuati numerosi controlli da parte della Polizia locale che hanno arrecato grave pregiudizio sia all'attività che alla sua salute psico-fisica del ricorrente.

Pertanto il ricorrente ha presentato istanza di accesso ex artt.22 ss. D.L. n.241/1990, al fine di prendere visione ed estrarre copia di ogni segnalazione e dei verbali di intervento redatti a seguito delle segnalazioni nei suoi confronti e di individuare le persone autrici delle predette segnalazioni.

L'amministrazione richiesta ha negato l'accesso ai nominativi degli autori delle segnalazioni. Conseguentemente il ricorrente ha adito il Tar. Costituitosi in giudizio il Comune, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La decisione del Tar

In relazione alla richiesta di ottenere le generalità dei segnalanti i giudici amministrativi hanno evidenziato la differenza tra disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, contenuta negli artt.22 e ss. L. n.241/1990 rispetto a quella per l'accesso ai dati personali, disciplinato dall'art.15 GDPR (Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali n. 2016/679/UE).

Mentre gli artt.22 ss. L. n.241/90 consentono l'accesso agli "atti amministrativi" a chi vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; il GDPR consente l'accesso ai dati personali esclusivamente al soggetto al quale i dati si riferiscono, oltre che ai suoi eredi per ragioni familiari meritevoli di protezione.

In questo contesto il Tar ha rilevato che il nominativo dell'autore di una segnalazione non costituisce un "atto amministrativo", ma secondo la definizione di cui all'art.4, comma 1 lett.1) GDPR è un "dato personale" e come tale trova protezione giuridica di rango costituzionale nell'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (ratificata in Italia dalla L. n.130/2008, secondo cui "ognuno ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" e sono suscettibili di trattamento, che comprende anche la "comunicazione a soggetti diversi dall'interessato" e che deve avvenire nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali che reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR).

Inoltre nel caso di un'istanza di accesso ad una segnalazione occorre distinguere tra l'accessibilità al documento e l'accessibilità ai dati personali eventualmente nella stessa contenuti. 

Il Collegio ha, pertanto, rilevato che l'art.22 comma 7 L. n.241/90 se da un lato stabilisce che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", dall'altro non prevede il contemperamento delle esigenze dell'accesso con quelle della protezione dei dati personali c.d. "semplici", ma esclusivamente dei dati sensibili e giudiziari, ai quali l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 D.Lgs. n.196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (dati oggi disciplinati nell'art.9 del GDPR).

Ai sensi dell'art.6 comma 1 GDPR il trattamento di questi dati è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni indicate nella norma tra cui "f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore." Questa disposizione non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Dal quadro normativo così delineato il Tar ha ritenuto che nel caso di specie l'istanza di accesso al dato personale del segnalante da parte del ricorrente non trova fondamento né nell'art.15 del GDPR, né nella legge n.241/90, in quanto non sussistono i presupposti di cui al citato art.6 GDPR.

Infatti, a parere del Tar, la "necessità" di avere accesso al nominativo del segnalante non si giustifica nell'esigenza di esperire eventuali azioni giudiziarie nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili di aver intrapreso azioni finalizzate a molestare il ricorrente, in quanto gli interventi e i conseguenti verbali redatti nei confronti dell'esponente costituiscono il frutto dell'esercizio dell'attività della Polizia Municipale rispetto ai quali la "segnalazione" costituisce atto di mero impulso, rispetto alla quale è del tutto irrilevante il nominativo del segnalante (Consiglio di Stato n.1717/2021)

Inoltre il Tar ha ritenuto giustificato il diniego dell'ostensione del nominativo del segnalante in quanto la conoscenza dell'autore o degli autori dell'esposto non assume rilievo a fini difensivi, ma costituisce la mera soddisfazione di una curiosità, con pericolo di future ritorsioni (Cds, 01717/2021).

Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato. 

 

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