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Si torna a parlare di revoca della patente. Questa volta la questione affrontata riguarda la giurisdizione. In buona sostanza il T.A.R. Campania, con sentenza n. 4353 dell'8 ottobre 2020, ha affermato che con riguardo ai giudizi di impugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida, quando questa è disposta quale sanzione accessoria della violazione del dettato normativo secondo cui il soggetto avente la custodia del veicolo non può circolare abusivamente se detto veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213, comma 8, Codice della strada), la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria (AGO).
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tar, tra gli altri, il provvedimento di revoca della patente disposto in conseguenza della violazione di cui all'art. 213, comma 8, codice della strada. In pratica, è accaduto che il ricorrente, soggetto avente la custodia di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, è stato sorpreso a circolare abitualmente alla guida di detto veicolo. Per effetto della contestazione della su indicata infrazione, l'organo accertatore ha provveduto all'immediato ritiro della patente di guida, cui è conseguita la revoca disposta dal Prefetto. Orbene, secondo il ricorrente, tale provvedimento è illegittimo:
Così il caso è giunto dinanzi al Tar.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione del Tar
Innanzitutto, appare richiamare l'attenzione sull'art. 213, comma 8, Codice della strada. Tale disposizione è inserita nella sezione del codice innanzi richiamato titolata "Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie". Infatti, la norma in questione prescrive che «il soggetto che ha assunto la custodia se, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.988 a Euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ...». Dalla lettura del dettato normativo e dalla sua collocazione nel Codice della strada, appare evidente che la violazione contestata al ricorrente ha determinato l'irrogazione, in via automatica e obbligatoria, della sanzione accessoria della revoca della patente. In tali casi per le impugnazioni del provvedimento sanzionatorio. qual è l'autorità giudiziaria competente?
In punto, i Giudici amministrativi richiamano il pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un., 2221/2017; Cons. di Stato, IV, 1342/2019; Cons. di Stato, II, 4775/2020; TAR Lazio, Roma I-bis, n. 4801/2020), secondo cui:
Tornando al caso in esame, ad avviso del Tar, in virtù del richiamato orientamento giurisprudenziale, nella questione de qua sussiste «il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice sotto il profilo della necessaria riconduzione della controversia all'ambito della giurisdizione dell'AGO», trattandosi di sanzione accessoria irrogata a seguito della contestata violazione del Codice della strada. Ne consegue, pertanto, che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso proposto dall'istante è stato dichiarato inammissibile.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.