Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Revoca patente, sanzione accessoria delle violazioni del codice della strada: opposizione dinanzi all'AGO

Imagoeconomica_295846

Si torna a parlare di revoca della patente. Questa volta la questione affrontata riguarda la giurisdizione. In buona sostanza il T.A.R. Campania, con sentenza n. 4353 dell'8 ottobre 2020, ha affermato che con riguardo ai giudizi di impugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida, quando questa è disposta quale sanzione accessoria della violazione del dettato normativo secondo cui il soggetto avente la custodia del veicolo non può circolare abusivamente se detto veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213, comma 8, Codice della strada), la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria (AGO).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tar, tra gli altri, il provvedimento di revoca della patente disposto in conseguenza della violazione di cui all'art. 213, comma 8, codice della strada. In pratica, è accaduto che il ricorrente, soggetto avente la custodia di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, è stato sorpreso a circolare abitualmente alla guida di detto veicolo. Per effetto della contestazione della su indicata infrazione, l'organo accertatore ha provveduto all'immediato ritiro della patente di guida, cui è conseguita la revoca disposta dal Prefetto. Orbene, secondo il ricorrente, tale provvedimento è illegittimo:

  • per «violazione dell'art. 213, comma 8, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita mancata considerazione del principio di ragionevolezza e omesso bilanciamento degli interessi confliggenti, in ragione delle concrete circostanze di fatto nelle quali è maturata la contestata violazione»;
  • per «violazione degli artt. 16, 4, 32 della Costituzione, giacché l'impugnato provvedimento inciderebbe su libertà e diritti costituzionalmente tutelati (circolazione, lavoro, salute) senza adeguata e ponderata considerazione degli stessi».

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto, appare richiamare l'attenzione sull'art. 213, comma 8, Codice della strada. Tale disposizione è inserita nella sezione del codice innanzi richiamato titolata "Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie". Infatti, la norma in questione prescrive che «il soggetto che ha assunto la custodia se, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.988 a Euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ...». Dalla lettura del dettato normativo e dalla sua collocazione nel Codice della strada, appare evidente che la violazione contestata al ricorrente ha determinato l'irrogazione, in via automatica e obbligatoria, della sanzione accessoria della revoca della patente. In tali casi per le impugnazioni del provvedimento sanzionatorio. qual è l'autorità giudiziaria competente? 

In punto, i Giudici amministrativi richiamano il pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un., 2221/2017; Cons. di Stato, IV, 1342/2019; Cons. di Stato, II, 4775/2020; TAR Lazio, Roma I-bis, n. 4801/2020), secondo cui:

  • l'opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va proposta nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23. L'art. 22, in particolare, stabilisce che l'opposizione può essere proposta dinanzi al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis. In forza di tale disposizione, salvo nei casi tassativamente previsti in cui è competente il Tribunale, l'opposizione va proposta dinanzi al Giudice di pace;
  • l'opposizione formulata ai sensi delle predette norme costituisce un rimedio generale esperibile, «salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori» (cfr. Cass., Sez.Un. civ., n. 20544/2008);
  • l'opposizione innanzi citata va proposta contro i provvedimenti sanzionatori relativi a contestate violazioni del Codice della strada e si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate in conseguenza di queste violazioni, tra cui va menzionata la revoca della patente disposta in via accessoria per effetto della violazione dell'art. 213, comma 8.

Tornando al caso in esame, ad avviso del Tar, in virtù del richiamato orientamento giurisprudenziale, nella questione de qua sussiste «il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice sotto il profilo della necessaria riconduzione della controversia all'ambito della giurisdizione dell'AGO», trattandosi di sanzione accessoria irrogata a seguito della contestata violazione del Codice della strada. Ne consegue, pertanto, che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso proposto dall'istante è stato dichiarato inammissibile. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Infedeltà persistente della moglie: non sufficient...
Violenza sessuale: le Sezioni Unite spiegano come ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito