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Revisione della patente, Tar Lazio: no senza avviso avvio procedimento e puntuale motivazione

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Si torna a parlare di revisione della patente. Questa volta, il Tar Lazio, con sentenza n. 3197 dell'11 marzo 2019, affronta la questione in merito alla legittimità o meno del provvedimento di revisione disposto:

  • senza l'avviso di avvio del relativo procedimento;
  • a seguito del dubbio sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida del guidatore: dubbio, questo, scaturente dal mero richiamo di un sinistro stradale, senza una puntuale motivazione.

Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'attenzione dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Il ricorrente è autista privato di professione. A seguito di un sinistro stradale in cui quest'ultimo è stato coinvolto, i vigili urbani hanno inviato una comunicazione all'Ufficio Motorizzazione Civile. Tale Ufficio ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revisione della patente di guida ai sensi dell'art.128, D.Lgs. n. 285/1992, imponendogli un nuovo esame di idoneità tecnica, teorica e pratica. L'autista lamenta che questo provvedimento è illegittimo in quanto:

  • la P.A. non ha comunicato l'avviso di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 Legge n. 241/1990;
  • difetta dei presupposti, di istruttoria e di motivazione poiché si limita a riportare, a fondamento della determina amministrativa, un mero accadimento, riferito a un incidente stradale, senza evidenziare il nesso tra il sinistro occorso e il dubbio sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida.

La questione è giunta dinanzi al Tar Lazio. 

La decisione dei Giudici amministrativi.

Innanzitutto, appare opportuno prendere in considerazione la normativa applicabile al caso di specie, ossia l'art. 128, D.Lgs. n. 285/1992. Questa disposizione stabilisce che gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto, possono disporre che siano sottoposti a esame di idoneità;

  • i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica;
  • il conducente coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e se a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice della strada da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Dalla disciplina innanzi citata, discende che, in materia di revisione, la P.A. esercita un potere discrezionale in quanto è la stessa che «tutte le volte in cui accadimenti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti […] per la guida stessa» (Consiglio di Stato , n. 280/2004) valuta se sottoporre a esame di idoneità psico-fisica il conducente. Ne consegue che il provvedimento di revisione in questione ha natura di atto discrezionale e come tale, prima di essere adottato, deve essere preceduto dall'avviso di avvio del relativo procedimento all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990. «La finalità di tale avviso consta, da un lato, nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e, dall'altro, di garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l'acquisizione anche delle ragioni esposte da quest'ultimo, l'amministrazione sia posta in condizione (anche nell'interesse pubblico) di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto» (Consiglio di Stato , n. 280/2004). 

Esigenze, queste, che possono essere disattese solo in presenza di ragioni urgenti «che non permettano di attendere, per l'emanazione del provvedimento, i tempi minimi necessari per dare ingresso alle osservazioni del privato» (Consiglio di Stato , n. 280/2004). Nel caso di specie non si ravvisano queste necessità in quanto:

  • il procedimento di revisione della patente non è stato articolato in tempi strettissimi (Consiglio di Stato , n. 280/2004) e questo si evince dal fatto che la revisione è intervenuta dopo sette mesi dal sinistro;
  • non è stato determinato, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida (Consiglio di Stato , n. 280/2004).

Da qui emerge che la P.A., nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento di revisione alla ricorrente e consentire quest'ultimo di esporre le sue osservazioni. D'altro canto, pur a volere concedere che non fosse necessaria la comunicazione di avvio in oggetto (il che ovviamente non è), in ogni caso il provvedimento di revisione sarebbe stato viziato perché, nel caso in esame l'amministrazione si è limitata a motivare il dubbio sulla permanenza dell'idoneità psico-fisica dell'autista, richiamando il sinistro stradale occorso. Orbene, a parere dei Giudici amministrativi, in queste ipotesi,  «non risulta sufficiente [...] il mero richiamo a un sinistro stradale [...], tanto più che trattasi di autista professionale […], essendo necessaria una specifica e puntuale motivazione che ne evidenzi il nesso di causalità, con riferimento ad esempio alla particolare imperizia dimostrata nella conduzione del mezzo (cfr., tra le altre, TAR Emilia-Romagna, I, n.135 del 2019, Cons. Stato, IV, n.5682 del 2018, TAR Marche n.198 del 2018)». 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, quindi, il Tar Lazio ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato. 

 

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