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Responsabilità dell’amministratore per mancato recupero crediti nei confronti dei condomini con debiti pregressi

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 Riferimenti normativi: Artt.1129 -1130- 1710 c.c.

Focus: Tra le attribuzioni affidate all'amministratore di condominio rientra l'obbligo di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condòmini morosi. Se l'amministratore non si attiva contro i morosi nei termini previsti dalla legge è responsabile dei danni derivanti dal mancato esercizio della sua azione. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n.1975 dell'11 giugno 2025.

Riferimenti normativi: Il legislatore ha stabilito nell'art. 1129 del c.c. che l'amministratore ha il dovere di agire contro i condomini morosi entro sei mesi dall'approvazione del bilancio condominiale. Termine previsto per evitare che il condominio accumuli troppi debiti e che l'onere economico ricada sugli altri condomini. Se l'amministratore non agisce entro questo termine i condomini possono richiedere la sua revoca per giusta causa e, nei casi più gravi (ad es. blocco dei servizi essenziali di fornitura di energia elettrica o riscaldamento), possono chiedere anche il risarcimento dei danni causati dal mancato recupero dei crediti.

Il caso: Un condominio ha citato in giudizio l'ex amministratrice, formalmente revocata dall'incarico con delibera assembleare, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla collettività condominiale a seguito delle gravi inadempienze gestionali commesse nel corso del suo mandato. In particolare, il condominio ha contestato l'indebita percezione di somme da parte dell'ex amministratrice, nonostante la cessazione del mandato, senza autorizzazione dell'assemblea o documentata da atti urgenti, l'utilizzo di somme vincolate per fini diversi e non autorizzati dall'assemblea e in difetto di riscontri contabili idonei ed, infine, l'omissione dell'attività di recupero crediti nei confronti dei condomini morosi.

Omissione, provata documentalmente, che ha aggravato l'esposizione debitoria del condominio con l'instaurarsi di contenziosi evitabili con conseguente danno economico per il condominio. Il giudice monocratico ha accertato l'inerzia dell'ex amministratrice la cui condotta ha violato gli obblighi sulla diligenza del mandatario di cui all'art.1710 c.c. ed ha accolto le richieste del condominio condannandola al risarcimento del danno ma rinviando la quantificazione della somma (con prova specifica) in separato giudizio, ai sensi dell'art.1126 c.c., sulla valutazione equitativa del danno.

 

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