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Procedimento di prevenzione: astensione e ricusazione del giudice

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Con la pronuncia in commento, la n. 23605 depositata lo scorso 6 agosto 2020, la Corte di Cassazione precisa le differenze ontologiche e finalistiche tra procedimento penale e procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione con riferimento alla astensione e ricusazione del collegio giudicante che si è pronunciato in ordine al sequestro (misura di prevenzione).

I ricorrenti avevano presentato istanza di ricusazione avverso i componenti del collegio ai fini della decisione sulla confisca (misura di prevenzione) poiché i medesimi giudici avevano adottato anche un provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni da parte della terza interessata alla loro restituzione.

L'istanza di ricusazione era stata dichiarata inammissibile in quanto la Corte territoriale aveva evidenziato che nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non vi sarebbe separazione funzionale tra il giudice della fase cautelare e il giudice della decisione di primo grado (al quale è demandato il compito di adottare il provvedimento di confisca). 

Ricorreva per Cassazione il difensore degli istanti rilevando come tale decisione fosse affetta da violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 34, 36 e 37 c.p.p. in quanto non considerava che con il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro il collegio aveva espresso una valutazione di merito tale da pregiudicarne l'imparzialità ai fini della decisione sulla confisca.

Ciò sarebbe stato sufficiente motivo, ad opinione della difesa, per fondare in capo ai giudici un dovere di astensione quanto meno ai sensi della lettera h) dell'art. 36 c.p.p. ovvero per gravi ragioni di convenienza.

 La soluzione della questione sottoposta all'esame della Corte di legittimità presuppone la risoluzione di un contrasto interno alla giurisprudenza della medesima sorto in ordine alla applicabilità al procedimento di prevenzione delle cause di incompatibilità previste dal codice penale e in particolare a quella di cui all'art. 37 comma 1 lett. b) (ovvero nel caso in cui nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza il giudice abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento su fatti oggetto dell'imputazione).

La soluzione della questione dipende dalla qualificazione della natura del procedimento di prevenzione. L'orientamento più recente e ormai prevalente riconosce la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione e fa discendere da tale principio la necessaria osservazione anche in tale procedimento delle garanzie del giusto processo tra cui anche quella dell'imparzialità del giudice.

Pur aderendo a tale indirizzo, la Corte ritiene che dall'applicazione delle regole del giusto processo non discenda una causa di incompatibilità quanto all'assunzione di provvedimenti in relazione alla confisca per avere il medesimo giudice assunto determinazioni in ordine al sequestro (misura di prevenzione).

Tale assunto trova fondamento nella circostanza per cui il d.lgs. 159 del 6 settembre 2011 non descrive fasi processuali differenti nel procedimento di prevenzione tra l'applicazione della misura del sequestro e quella della confisca dal momento che la misura di prevenzione del sequestro ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata ad essere sostituita da una decisione finale senza costituire una fase antecedente e autonoma del procedimento

 

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