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Pacchetto turistico e recesso per forza maggiore

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Riferimenti normativi: D. Lgs. n.79/2011 - Art.1463 c.c.

Focus: E' tempo di vacanze e di relax ma un evento imprevisto e imprevedibile può impedire di iniziare un viaggio organizzato da un tour operator. Come può tutelarsi in tal caso il turista/consumatore che recede dal contratto per forza maggiore come nel caso di un evento sismico?

Principi generali: Il pacchetto turistico ha in sé un valore aggiunto rispetto alla semplice somma dei servizi che lo compongono. Infatti, il tour operator vende non solo trasporto, albergo e servizi accessori, ma vende una vacanza, cioè l'aspettativa di un periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche. Il contratto stipulato tra tour operator e consumatore si qualifica come contratto a prestazioni corrispettive, sicché, nel caso di impedimento del fruitore della prestazione, si applica l'art.1463 c.c. per cui " nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti ", il consumatore ha diritto di richiedere la restituzione della somma già versata.

Impedimento per causa di forza maggiore: Il Codice del Turismo, ovvero il D.Lgs. n.79/2011, stabilisce che " nel caso di impedimento del consumatore di partire per il viaggio organizzato e già saldato, per cause impreviste e lui non imputabili che precludono la partenza, vi è l'obbligo da parte del tour operator di rimborsargli tutte le somme già versate, al di là della stipula o meno della polizza assicurativa, tenendo anche conto del connaturato rischio imprenditoriale".

Dal 1° Luglio 2018 è entrata in vigore la direttiva europea 2015/2302 sui pacchetti turistici la quale, all' art.12, punto 2, sancisce che: " il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del viaggio senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico, ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non ha diritto a un indennizzo supplementare ".

In materia si è pronunciata più volte la Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che: << il contratto tra tour operator e consumatore si riterrà concluso per impossibilità sopravvenuta da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, estinguendosi non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile la prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sarà il creditore, ed in questo caso il consumatore/viaggiatore, a non poter effettivamente utilizzare quanto concordato per cause sopravvenute che non dipendono direttamente da lui ma da forza maggiore >> ( Cass.civ., sez.III, 10/07/2018 n.18047 ). Per i giudici l'impossibilità sopravvenuta è data dal venir meno della causa del contratto stipulato tra le parti, intesa quale scopo pratico del contratto che conferisce rilevanza ai motivi che hanno assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra (Cass. 8100/2013; Cass. 12069/2017; Cass. 16315/2007).

Tra le cause di forza maggiore rientrano imprevedibili motivi di salute ma anche eventi calamitosi sopraggiunti nel luogo di destinazione. Si fa riferimento, in particolare, al recente sisma di magnitudo 7 che ha colpito la California nei giorni del 5 e 6 luglio 2019, balzato agli onori della cronaca e dei media. Nella fattispecie trattasi di un evento sismico di notevoli entità per il quale il Governatore della California ha dichiarato lo stato di emergenza, stante che scosse così alte non si registrano da 20 anni ed i sismologi prevedono che, oltre al ripetersi di scosse per le settimane successive, possa verificarsi l'evento catastrofico del "Big one", da tempo temuto dalla popolazione.

Alla luce della citata giurisprudenza è configurabile il presupposto oggettivo di forza maggiore, imprevisto ed imprevedibile, la cui rilevanza ed il cui impatto psicologico sul turista, per il venir meno di quei presupposti di relax e svago che sono alla base di una vacanza, legittima il recesso del consumatore dal contratto di pacchetto turistico, con auspicabile conseguente ristoro da parte del tour operator di un equivalente pacchetto turistico. La comprensibile paura di nuove scosse previste dai sismologi e il successivo permanere di uno stato di incertezza e paura e di possibili ripercussioni sul piano della salute e dell'incolumità fisica vanifica, in conclusione, lo scopo "di piacere" del viaggio e giustifica la rinuncia al pacchetto turistico.

 

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