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Opposizione agli atti esecutivi: focus sulle sue peculiarità alla luce della recente giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art. 617 - 618 c.p.c.; Art. 586 c.p.c.

Opposizione agli atti esecutivi: Quando si intende formulare un'opposizione concernente la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, prima che inizi l'esecuzione, dovrà essere notificato un atto di citazione nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Se non è stato possibile proporre opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione, allora le eventuali contestazioni innanzi indicate vanno formulate con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione. Con le stesse formalità va proposta l'opposizione ai singoli atti di esecuzione, ossia con ricorso al giudice dell'esecuzione entro venti giorni dal giorno in cui gli atti sono stati compiuti.

Opposizione agli atti esecutivi e iscrizione a ruolo:«Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non assume rilevanza, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito (il quale non decorre dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o di fatto), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che [...] ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione» (Cass. n. 17306/2015, n. 6065/2017, richiamate Cass. civ., n. 19905/2018). 

Opposizione agli atti esecutiva e omessa apposizione formula esecutiva: Qualora il titolo manchi dell'apposizione della formula esecutiva, detta omissione costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi solo se fa riferimento alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva. In questo caso, infatti, il difetto integra un'irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto, suscettibile di questo tipo di opposizione. Ove, invece, si ponga in dubbio l'esistenza del titolo esecutivo o la mancata soddisfazione delle condizioni necessarie affinché esso acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi opposizione all'esecuzione (Cass., n. 13069/2007, n. 24279/2010, n. 25638/2013, richiamate da Cass. civ., n. 3967/2019).

Opposizione agli atti esecutivi e mancata o tardiva notifica del decreto ingiuntivo: Come su accennato, ove il processo esecutivo è viziato da un'invalidità formale, come nel caso in cui non sia preceduto da notifica del titolo o nell'ipotesi in cui detta notifica non sia valida, è possibile proporre l'opposizione agli atti esecutivi. Se, tuttavia, «l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione [...], ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva [...], qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza» (Cass. civ., n. 17308/2015, richiamata da Tribunale Nuoro, sentenza 28 marzo 2019).  

Opposizione agli atti esecutivi e nullità della notificazione del titolo esecutivo: Con riferimento alla nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, è stato ritenuto che «la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli». Ne consegue che con detta opposizione «non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, in quanto essi si considerano sanati per raggiungimento dello scopo» per effetto proprio della proposizione dell'opposizione da parte del debitore. In particolare, è stato ritenuto che l'opposizione con cui si fa valere la nullità della notificazione del precetto «costituisce prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il debitore ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno» (Cass. civ., n. 25900/2016, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 8 gennaio 2019).

Mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi: Ove il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva per aver rilevato l'inefficacia o la mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., n. 4961/2019).

Opposizione agli atti esecutivi e decreto di trasferimento del bene pignorato: Se nel corso del procedimento esecutivo, il decreto di trasferimento del bene pignorato ha ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, detto decreto «non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da contestare [...] con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi» (Cass. Sez. U, n. 11178/1995; n. 5796/2014, richiamate da Cass. civ., n. 2568772018).

 

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