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Con la sentenza n. 467 dello scorso 20 luglio, la I sezione del Tar Marche, ha accolto il ricorso di un proprietario che, presentando una scia per l'esecuzione di taluni lavori di ristrutturazione interna, aveva di fatto mutato la destinazione d'uso del fabbricato, da quella di albergo a quella di residenza turistico alberghiera.
Il Tar, dopo aver rilevato che gli interventi realizzati non implicavano un mutamento di volumetria o di superficie e che, ad ogni modo, il mutamento di tipologia si inseriva all'interno della stessa categoria, ha specificato che "il mutamento di destinazione d'uso è sempre consentito, attraverso la presentazione di una SCIA, a condizione che, prima e dopo il mutamento, si rimanga all'interno della stessa categoria funzionale".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Pesaro emanava un provvedimento con cui negava il rilascio del titolo unico per modifiche interne ed esterne di un fabbricato.
In particolare, il Comune deduceva che – con l'esecuzione di quelle modifiche interne – si sarebbe avuto un mutamento di destinazione d'uso del fabbricato, da quella di albergo a quella di residenza turistico alberghiera (RTA): in virtù di tanto il Comune negava gli interventi.
Ricorrendo al Tar al fine di avversare siffatto provvedimento e chiederne l'annullamento, il proprietario del fabbricato evidenziava come l'intervento avrebbe comportato, senza alcuna modifica dei volumi esistenti, un mutamento d'uso da albergo a residenza turistico-alberghiera (RTA), ricompreso non solo nella stessa categoria di "Attività terziarie" (T), ma anche nella sua articolazione "Attrezzature ricettive" (Tr).
L'istante deduceva inoltre come l'intervento sarebbe stato conforme alle previsioni della legge regionale e delle note tecniche di attuazione (N.T.A.) del piano regolatore generale.
Il Tar condivide la posizione del ricorrente.
Il collegio evidenzia come, in assenza di mutamento di volumetria o di superficie, è sempre ammissibile il mutamento di tipologia all'interno della stessa categoria.
La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha rimarcato l'equivalenza tra alberghi e residenze turistico-alberghiere, anche alla luce della legislazione vigente: tra le norme di rilievo si segnala l'art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) del D.P.R. n. 380/2001, che individua i mutamenti nella destinazione d'uso di un immobile da ritenere urbanisticamente rilevanti e che pertanto necessitano di uno specifico titolo abilitativo edilizio.
Ai sensi del predetto articolo, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale tra quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale.
Ne deriva, quindi, che il mutamento di destinazione d'uso è sempre consentito, attraverso la presentazione di una SCIA, a condizione che, prima e dopo il mutamento, si rimanga all'interno della stessa categoria funzionale.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia che, tra le destinazioni d'uso delle N.T.A del Comune di Pesaro, vi sono indicate anche le attività terziarie (T), all'interno delle quali sono inglobate: le "Attrezzature ricettive" (Tr), comprendenti alberghi, residenze turistico alberghiere, ostelli country houses ecc.; le "destinazione esclusiva a campeggio"(Trc) e le "destinazione esclusiva ad albergo"(Trh).
Ne consegue che l'intervento proposto, collocandosi nell'ambito delle medesima destinazione urbanistica, ovvero "Attività terziarie" (T), sub specie "Attrezzature ricettive" (Tr), appare conforme alle previsioni delle N.T.A del Comune di Pesaro: la sentenza in commento evidenzia, infatti, come la destinazione a residenza turistico alberghiera rientra nella più ampia nozione turistico ricettiva e che l'intervento progettato dal ricorrente, pur prevedendo il mutamento da albergo a RTA, fa restare inalterato il profilo funzionale relativo alla prestazione di servizi alla clientela, implicando il mantenimento della destinazione ricettiva per evidenti finalità turistiche.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.
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