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Molestie sessuali da parte del "capo": divieto di licenziamento per vittime e incentivi per chi le assume

Nella manovra 2018 pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre (Legge 205/2017), una particolare attenzione è stata dedicata alla difesa dei lavoratori - quasi sempre di genere femminile - vittime di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, che abbiano denunciato alle autorità competenti i fatti accaduti. Con la modifica apportata all´articolo 26 del decreto 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), esse non potranno per nessuna ragione essere demansionate, licenziate, trasferite e neppure sottoposte ad altre misure per esse pregiudizievoli. E per completare il quadro, sono stati introdotti anche alcuni incentivi Che renderanno conveniente per le imprese assumere donne che, in passato, siano state vittime di violenza.
Tale risultato è stato ottenuto con l´introduzionee di due nuove norme:
1. divieto di licenziamento dopo una denuncia per molestie (art. 1, comma 218);
2. incentivi per l´assunzione di donne vittime di violenza di genere da parte di cooperative sociali (art. 1. comma 220).
Secondoil periodico Fisco e Tasse, che ha commentato efficacemente il nuovo assetto normativo, la prima disposizione è funzionale ad apprestare, come si è detto, una garanzia a beneficio e tutela dei soggetti che denunciano molestie, anche sessuali, sul luogo di lavoro, facendo divieto di licenziamento del lavoratore, eccettuati i casinei quali appaia evidente o sia successivamente accertata una azione diffamatoria da parte del denunciante nei confronti del datore di lavoro,da parte sua ha la responsabilità di garantire l´integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, e di porre in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, nuove iniziative volte a prevenire le molestie sessuali. La legge, inoltre, sollecita tutti i soggetti coinvolti, tra cui anche i lavoratori e le lavoratrici, a garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità umana.
La seconda disposizione prevede invece l´attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere ed inserite nei relativi percorsi di protezione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.
Il contributo consiste in uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 36 mesi, entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda ad un prossimo decreto ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.
Questa misura si aggiunge alla previsione già presente, di concessione di congedo lavorativo indennizzato per le donne vittime di violenza (art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015).

 

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