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Cassazione: maxisconto pena su abbreviato è applicabile ai giudizi in corso

Con una sentenza depositata ieri la Corte di Cassazione ha ritenuto retroattiva, e quindi applicabile anche ai giudizi in corso, la norma sul maxisconto per chi sceglie il rito abbreviato.
La Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all´ordinamento penitenziario", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 ed in vigore dallo scorso mese di agosto, ha introdotto rilevantissime modifiche anche riguardo ai riti alternativi e, per quel che qui più interessa, al rito abbreviato. Tra queste, come ricostruite all´indomani della riforma in questo portale riprendendo un efficace e sintetico commento pubblicato da Altalex:
-se la richiesta dell´imputato è presentata subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l´eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in questo caso l´imputato potrà revocare la richiesta di giudizio abbreviato;
 
-la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice;
 
-in caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l´imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all´udienza preliminare o chiedere il patteggiamento.
La novità più significativa è stata tuttavia quella legata ad un maxi sconto sulla riduzione di pena: se il rito abbreviato riguarda un delitto è stata confermata la diminuzione della pena di un terzo; se invece si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta alla metà.
In sede interpretativa, si è posto il problema circa l´applicabilità di tale misura, quella del maxisconto, ai procedimenti pendenti e gran parte della giurisprudenza di merito ne aveva escluso l´applicabilità.
Adesso, però, sul punto, è intervenuta direttamente la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza numero 832 del 2018 depositata ieri dalla quarta sezione penale, ha definitivamente stabilito che il beneficio del Maxisconto è applicabile anche ai procedimenti in corso, ponendo pertanto fine alle incertezze. Il maxisconto di pena per chi sceglie il rito abbreviato è pertanto retroattivo, e quando il reato sia contravvenzionale, il taglio opera nella misura della metà e non di un terzo della sanzione.
Avv. Giovanni Di Martino

 

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