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Legittima difesa. Al via l’iter per l’approvazione della legge di riforma.

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Assegnato il 14 novembre scorso alla 2ª Commissione permanente Giustizia, il testo del Disegno di Legge n. 167, recante modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa.

Il progetto di riforma, introduce due correttivi alla legge del 26 aprile 2019, n. 36, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa: la prima, riferita all'articolo 3 della legge n. 36 del 2019 citata, che, modificando l'articolo 165 del codice penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (articolo 624-bis del codice penale) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa, la seconda riguardante l'articolo 8 della legge n. 36 del 2019, che ha introdotto l'articolo 115-bis al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contenente la regola secondo cui, nei procedimenti penali nei quali venga riconosciuta la legittima difesa domiciliare, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato.

Se approvato, il DDL comporterà l'introduzione di un nuovo comma (il sesto) all'art. 165 del codice penale e l'abrogazione, all'interno dell'articolo 115-bis, comma 1, primo periodo, del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, delle parole: « commi secondo, terzo e quarto, », ovunque ricorrano.

Effetti di tali modifiche, saranno, da un lato, l'estensione, ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, dell'obbligo del risarcimento integrale del danno alla persona offesa - attualmente previsto per il solo reato di furto -anche alla diversa fattispecie di rapina; dall'altro, l'applicazione pressoché generalizzata della regola contenuta nell'art. 115 bis D.P.R. n. 115/2002, regola secondo cui, si ripete, le spese per la difesa della persona nei cui confronti sia emesso un provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa, siano liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 D.P.R. citato.

Secondo quanto affermato dai promotori del disegno di legge, le modifiche proposte fanno seguito ai rilievi effettuati sul testo della legge 36 del 2019 dallo stesso Presidente della Repubblica in sede di promulgazione.

Tali rilievi, come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge, hanno evidenziato, nella norma in oggetto, due incongruenze: la prima concerne il trattamento differenziato effettuato dall'art. 3 nei confronti del reato di rapina e quello di furto ai fini della concessione della sospensione condizionale, la seconda riguarda  la mancata estensione del gratuito patrocinio ai casi di legittima difesa non domiciliare.

In effetti, l'art. 3 della legge 36/2019, nella sua versione attuale, subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena nel caso di condanna per furto in abitazione o per furto con strappo, ma lo stesso non è previsto per il delitto di rapina.

Tale trattamento differenziato, ha affermato il Presidente della Repubblica, appare irragionevole, perché gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina.

La seconda incongruenza ravvisata, riguarda l'art. 8 della legge 36/2019 che nella sua attuale versione, prevede l'applicazione del gratuito patrocinio ai soli casi di legittima difesa "domiciliare" .

Il disegno di legge, si legge nella relazione, interviene perciò ulteriormente sulla disciplina della legittima difesa, con l'obiettivo di prevedere che la sospensione condizionale della pena sia subordinata al risarcimento del danno alla persona offesa anche in caso di rapina, nonché di garantire che le spese di giudizio poste a carico dello Stato siano previste anche nei casi di legittima difesa fuori dal domicilio.

Questi i tre articolo che compongono il disegno di legge:

Art. 1.


1. All'articolo 165 del codice penale, il sesto comma è sostituito dal seguente: « Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 624-bis e 628, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Art. 2.


1. All'articolo 115-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « commi secondo, terzo e
quarto, », ovunque ricorrono, sono soppresse.

Art. 3.


1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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