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Tutto parte dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 18725/2017, hanno affermato il principio secondo cui civilisticamente il bonifico bancario a scopo liberale non configura una donazione indiretta, bensì una donazione diretta nulla per mancanza di forma: questo in quanto per la donazione, con l'eccezione di quella di modico valore ex art. 783 c.c., l'art. 782 c.c. richiede la forma pubblica e l'art. 48 della Legge n. 89/13 - cosiddetta Legge Notarile - richiede anche la presenza di due testimoni.
Parallelamente, l'art. 38 del DPR n. 131/86, sancisce che la nullità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta; tuttavia, il principio così formulato dalla Suprema Corte e il conseguente necessario differimento del possibile soddisfacimento erariale non hanno avuto grande impatto.
Il prevedere nella liberalità realizzata mediante bonifico bancario una liberalità indiretta immediatamente integrata, in linea con il pensiero degli Uffici - circolare 20 ottobre 2022 n. 34, § 4.6 - non deve comunque allarmare troppo: fermo l'art. 1 comma 4 del DLgs. n. 346/90, circa l'irrilevanza dei trasferimenti di modico valore, le fattispecie in commento, infatti, proprio in virtù delle loro caratteristiche e del fatto che avvengono solitamente in un contesto familiare, sono trattate dal legislatore in modo del tutto peculiare.
Nello specifico, l'art. 56-bis del DLgs. n. 346/90, delimita la possibilità di applicare il prelievo donativo sulle liberalità indirette a situazioni in cui siano presenti specifici presupposti; sostanzialmente, esistono due sole ipotesi di tassazione delle liberalità indirette;
Al di fuori di tali casi, le liberalità indirette informali non sono imponibili.
Meditate contribuenti, meditate.
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