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La consulenza tecnica di parte nel processo civile: la valenza e la ratio

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Inquadramento normativo: Art. 201 c.p.c.

Il consulente tecnico di parte: «Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere [...] alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche».

Natura del termine assegnato alle pari per nominare un perito di fiducia: Il termine assegnato dal giudice per la nomina del perito di parte ha natura ordinatoria. Questo sta a indicare che la sua inosservanza è priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine è quello della proroga ai sensi dell'art. 154 c.p.c. Secondo tale norma, «il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato«. É stato ritenuto che, in forza di tale disposizione, «il termine per la nomina del consulente tecnico di parte può essere prorogato dopo la sua scadenza, purché per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato» (Cass. civ., n. 25662/2014). E ciò in considerazione del fatto che «la nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi né in un obbligo né in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta» (Cass. civ., n. 17269/2014). 

Valore della consulenza tecnica di parte: La perizia di parte può essere prodotta da parte attrice anche in occasione dell'introduzione del giudizio, a supporto della domanda. In linea generale, la perizia di parte non ha valore di prova, ma può costituire un indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo. Ne consegue che spetterà al giudice ogni valutazione discrezionale in merito alla stessa (Cass nn. 33503/2018; 9551/2009; 4437/1997, richiamate da Corte d'Appello Venezia, sentenza 23 ottobre 2019). E ciò in considerazione del fatto la consulenza in questione si configura come «mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo». Se essa, pertanto, viene prodotta dall'attore in occasione dell'introduzione del giudizio, la perizia di parte non può essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (Cass. n. 16552/2015; Cass. S.U., n. 13902/2013, richiamate da Tribunale Roma, sentenza 13 febbraio 2019), la cui richiesta in tal caso avrebbe una finalità meramente esplorativa (Tribunale Roma, sentenza 13 febbraio 2019). Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio «non è utilizzabile al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e la sua eventuale richiesta va negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cass. 3130/2011; 3191/2006, richiamate da Tribunale Bari sentenza 24 febbraio 2016).  

Lo stesso discorso va fatto per le consulenze di parte assistite da vincolo del giuramento. Esse costituiscono «una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali» (Cass., nn. 2063/2010; 20821/2006, richiamate da Tribunale Bari sentenza 24 febbraio 2016).

Ratio della valore attribuito alle perizie di parte prodotte in occasione dell'introduzione del giudizio: La ratio del valore attribuito alle perizie di parte deve rinvenirsi nel fatto che nel nostro ordinamento non è prevista «la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova» (Cass. Civ., n. 4437/1997, richiamata da Cass. civ., n. 33503/2018).

Consulenza tecnica di parte contenente dichiarazioni relativi a fatti favorevoli alla controparte: La consulenza tecnica di parte contenente dichiarazioni relativi a fatti favorevoli alla controparte non equivale a confessione. E tanto in considerazione del fatto che la confessione è un atto delle parti; la consulenza di parte, invece, avente come oggetto una dichiarazione relativa a fatti sfavorevoli alla parte che la produce, esprime una inferenza logica di una certa "ammissione" del tecnico di parte e non della parte stessa (Cass. civ., n. 21827/2013). 

 

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