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Fonti: https://www.codicedeontologico-cnf.it/
L'avvocato può chiedere il pagamento del compenso professionale al cliente ammesso patrocinio a spese dello Stato che abbia nominato un secondo difensore? O piuttosto il cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può nominare due difensori per non incorrere nella decadenza dal beneficio exart.91 D.P.R. n.115/2002? Ebbene questi dubbi sono stati sciolti dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 47 del 27 marzo 2023.
Analizziamo i fatti portati all'attenzione del Consiglio.
I fatti del procedimento
La vicenda sottoposta al vaglio del Consiglio Nazionale Forense ha visto coinvolto un avvocato nei confronti del quale è stato presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine per aver chiesto compensi per l'attività professionale svolta al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
L'avvocato ha ricevuto l'incarico di assistere il proprio cliente in una vertenza di lavoro, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In un primo momento il professionista ha svolto l'incarico per la fase stragiudiziale, successivamente ha proposto la nomina di un collega per la gestione della fase giudiziale. Tuttavia è accaduto che nel corso del giudizio di primo grado, entrambi i difensori hanno rinunciato al mandato loro conferito e hanno inviato al cliente le proprie note pro forma in relazione all'attività espletata; il cliente ha contestato gli importi richiesti poiché era già stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Uno degli avvocati ha quindi proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali, mentre il cliente ha presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine a seguito del quale è stato aperto un procedimento disciplinare per violazione degli artt. 9 e 29 n. 8 del Codice Deontologico per aver richiesto il pagamento di compensi per prestazioni in relazione alle quali detto cliente era stato già ammesso al gratuito patrocinio. Il CDD ritenendo fondati gli addebiti ha applicato all'incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di sei mesi.
Avverso questa decisione l'incolpato ha presentato ricorso lamentando un'errata interpretazione dei presupposti della vicenda. A parere del ricorrente il giudice disciplinare avrebbe errato nel non ritenere che l'esponente sia incorso nella decadenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la nomina di secondo difensore. Infatti secondo il CDD la decadenza dal patrocinio a spese dello Stato, in caso di nomina di un secondo difensore, è una ipotesi confinata in ambito penale mentre in quello civile opera la liquidazione di uno dei due procuratori.
Tale assunto, a parere del ricorrente sarebbe errato in quanto, sia nel contesto penale che in quello civile, la nomina di un secondo difensore dovrebbe intendersi quale ammissione di abbienza, con conseguente decadenza dal beneficio, nonché di insussistenza dell'illecito disciplinare a carico dell'avvocato.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Su punto il Consiglio ha affermato che nell'introdurre il patrocinio a spese dello Stato in tutti i processi (penali, civili, amministrativi, contabili e tributari) il D.P.R. n.115/2002
Ebbene, il Consiglio ha sottolineato come questa disposizione sia espressione di un principio generale valido per tutti i processi. Peraltro secondo un recente orientamento della S.C. "Il principio secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi contemperare l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto" (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 21/02/2022, n. 5639).
Da queste argomentazioni normative e giurisprudenziali il Consiglio ha dedotto che nel caso di specie l'avvocato ricorrente, a fronte del rifiuto opposto dal cliente alla richiesta di pagamento dei propri compensi professionali ha legittimamente adito la via giudiziaria per ottenere quanto di sua spettanza.
Per questi motivi il Consiglio, Nazionale Forense ha ritenuto fondato il ricorso eh ha annullato la decisione del CDD nei confronti dell'avvocato.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.