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Invalidi: quando è possibile il prepensionamento

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 Inquadramento normativo: art. 80, comma 3 della legge 388/2000; d.lgs. 503/92; legge di bilancio 2017.

Età pensionabile: in linea generale, è possibile andare in pensione a 66 anni e 7 mesi di età in caso di pensione di vecchiaia (sia per gli uomini che per le donne) oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi nel caso di trattamento anticipato (41 anni e 10 mesi le donne).

Prepensionamento per invalidi: le persone riconosciute invalide civili hanno diritto ad alcune agevolazioni previdenziali (maggiorazione contributiva, pensione anticipata e APE sociale) che permettono loro di anticipare il momento della pensione.

Requisiti: requisito comune a tutti i benefici previdenziali è l'essere stato riconosciuto invalido civile, con una percentuale pari o superiore al 74% .

L'accertamento dello stato di invalidità deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Inps, a seguito di un'apposita visita medica presso le commissioni sanitarie dell'ente previdenziale che valuteranno la malattia ai sensi della legge 222/1984 (legge riguardante la disciplina pensionabile dei lavoratori inabili o invalidi).

Il riconoscimento eventualmente già ottenuto da altro ente costituisce solo elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale.

Maggiorazione contributiva: vi hanno diritto i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, che siano lavoratori sordomuti, invalidi civili per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile, invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978).

Ne restano esclusi i lavoratori autonomi nonché i parenti di persone con handicap grave.

Consiste nella possibilità di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, utile sia ai fini del diritto alla pensione che dell'anzianità contributiva (quindi incide positivamente anche sull'ammontare della pensione che il lavoratore riceverà).

È un beneficio erogabile a domanda e, chi ne ha diritto, riceve un'indennità direttamente dall'Inps, pari alla pensione certificata al momento della richiesta (se è inferiore a 1.500 euro lordi) o direttamente 1.500 euro lordi (se la pensione è maggiore).

 I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le altre invalidità); per gli anni, pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la concessione dei contributi figurativi non è ammissibile; nel caso vi sia un miglioramento delle condizioni generali del lavoratore tali da comportare una riduzione dell'invalidità riconosciuta inferiore al 74%, i contributi figurativi vengono computati limitatamente al periodo in cui era certificata la percentuale di invalidità richiesta.

Per i lavoratori sordomuti invece il calcolo inizia sempre dalla data di avvio dell'attività lavorativa; tale disposizione è motivata dalla definizione stessa di sordomutismo che è acquisito prima della nascita o durante l'età evolutiva.

La maggiorazione di anzianità spetta per i soli periodi di attività alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni o delle aziende private, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Pensione anticipata: i lavoratori – iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO (pubblico impiego) – ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento nonché il familiare che assiste un disabile grave possono andare in pensione in anticipo, a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento di 41 anni di contributi (sia per gli uomini che per le donne) a condizione di avere almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Al fine del perfezionamento della suddetta anzianità contributiva il lavoratore può utilizzare anche la maggiorazione contributiva.

Lavoratori con invalidità superiore all'80%: costoro, se iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti del solo settore privato e se in possesso di almeno 20 anni di contributi, possono anticipare l'età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni e 7 mesi per le donne e a 60 anni e 7 mesi per gli uomini (d.lgs. 503/92).

Il beneficio non può essere esercitato dai lavoratori autonomi né dai pubblici dipendenti. Il prepensionamento spetta anche alle persone con sordità prelinguale.

Lavoratori non vedenti: costoro, raggiungono l'età pensionabile con il raggiungimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne; il limite di età è di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini qualora erano già ciechi da prima di essere iscritti all'assicurazione obbligatoria o se hanno almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità.

 APE sociale: è un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia – il cui valore è pari all'importo della pensione maturata al momento di accesso allo strumento entro un massimo di 1.500 euro lordi al mese – e che viene erogata nel cuscinetto di tempo utile a raggiungere l'età della pensione, sempre che non si sia già titolari di pensione diretta.

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996. Possono accedervi, tra le altre figure, anche:

- i soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) o di secondo grado convivente (qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 (i cosiddetti caregiver).

Costoro devono avere 63 anni ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

All'atto di presentazione della domanda, è necessario presentare una in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave , riportando i dati anagrafici dell'assistito, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l'handicap grave e allegando il relativo documento.

In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere l'APE sociale ad uno solo dei soggetti che l'assistono;

- invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.

Costoro devono avere 63 anni ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

All'atto di presentazione della domanda, è necessario riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie di accertamento dell'invalidità civile, nonché allegare il relativo documento di riconoscimento.

Focus: l'APE sociale non può essere concessa al titolare di assegno ordinario di invalidità in quanto i due trattamenti sono incompatibili; se il soggetto, prima della scadenza del triennio non conferma l'assegno o lo stesso viene revocato, il medesimo potrà, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, richiedere l'APE sociale. 

 

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