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Inps. La notifica presso un'Agenzia territoriale è valida?

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 Con sentenza n.24048 del 03/08/2022 la Corte di Cassazione sez. lavoro, ha affrontato il tema della regolarità o meno della notifica del ricorso introduttivo del giudizio presso un'Agenzia territoriale dell'Inps (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo i presupposti logico-giuridici che hanno determinato la decisione dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

In accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, il Tribunale ha condannato l'Istituto previdenziale, rimasto contumace, al pagamento di una somma a titolo di rivalutazione pensionistica.

In sede di gravame, la Corte d'Appello ha annullato la pronuncia di primo grado ritenendo che la notifica del ricorso di primo grado all'Istituto fosse nulla in quanto effettuata presso un'Agenzia territoriale e presso la sede legale dell'Istituto, anziché presso la Direzione Provinciale; laddove, a parere della Corte d'Appello, la notifica alle Agenzie territoriali sarebbe possibile solo nell'ipotesi in cui, nel territorio del Tribunale, non vi sia altra sede dell'Ente di natura sovraordinata, come la sede della Direzione Provinciale.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che il criterio per la individuazione della struttura presso cui notificare l'atto introduttivo del giudizio deve essere unicamente quello della vicinanza territoriale alla residenza del ricorrente, con la conseguenza che la notifica effettuata presso l'Agenzia territoriale in considerazione del luogo di residenza è da considerare corretta.

Costituitosi in giudizio l'Ente, la causa è passata in decisione.

 La decisione della Corte di Cassazione

I giudici di legittimità hanno rilevato che secondo la ricostruzione della Corte territoriale, poiché l'oggetto del giudizio è la domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione pensionistica e di condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle differenze a tale titolo maturate, si applicherebbe l'art.44, comma 3 D.L. n. 326/2003, che impone di individuare la «struttura territoriale dell'ente pubblico» nella sede della Direzione Provinciale e/o sub Provinciale dell'Istituto previdenziale e, solo subordinatamente, nelle Agenzie territoriali dell'Istituto, qualora nella località della sede del Tribunale manchi altro Ufficio sovraordinato dell'Ente.

Tuttavia, diversamente da quanto rilevato dalla Corte d'Appello, la Suprema Corte, esaminando l'ambito di applicazione della disposizione, ha evidenziato che 

  • il succitato art.44 comma 3, modificando l'art.14 D.L. n.669/1996 (convertito, con modificazioni, in legge n.30/1997), ha previsto che: «Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio [...]» (comma 1bis);
  • con successivo intervento l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è stata estesa ai pignoramenti mobiliari di cui agli artt.513 e ss. c.p.c., promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale;
  • considerata la precisa collocazione della disposizione di cui al comma 1 bis citato nell'ambito di una norma che disciplina l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, essa si riferisce esclusivamente al processo esecutivo, intrapreso verso la P.A.; per cui il richiamo «agli atti introduttivi del giudizio di cognizione» deve essere inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata, ovvero i giudizi di opposizione di cui al titolo V dei libro III del c.p.c.

Da ciò consegue che il particolare regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3 succitato si riferisce agli atti di cognizione, esecutivi e cautelari del processo di esecuzione, mentre al di fuori di questo contesto (e ad eccezione degli altri regimi speciali) la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione soggiace alle regole generali del codice di rito; pertanto la notifica all'Istituto previdenziale deve essere effettuata presso la sede legale ai sensi e per gli effetti dell'art.145 c.p.c. 

Nel caso di specie, quindi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare valida la notifica effettuata alla sede legale dell'Istituto convenuto senza pretendere anche la notifica presso l'Ufficio Provinciale.

Alla luce delle suesposte considerazioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello.

 

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