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Il trust

accordo

 Il Trust è un istituto riconosciuto dal nostro ordinamento per mezzo della Convenzione Aja del 1985, ratificata in Italia nel 1989.

La suprema Corte è intervenuta per ribadire la meritevolezza di tale istituto.
Lo stesso riconoscimento di meritevolezza è avvenuto anche per il cosiddetto trust auto-dichiarato, ove il disponente non effettua alcun trasferimento di beni a favore di terzi.

Oggi molti professionisti si dedicano alla gestione di pratiche riguardanti il mondo del Trust, fornendo supporto legale e pratico.

Ma che cosa è il trust?

Con il termine Trust si intende il rapporto giuridico istituito da una persona, con atto tra vivi o mortis causa, con cui alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

 I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee.

Al trustee spetta il compito, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust.
Il disponente o settlor,è colui che trasferisce alcuni dei suoi beni in favore di un altro soggetto detto il trustee che ne diventa titolare, pur non entrando detti beni nel suo patrimonio personale.

I beni dovranno essere amministrati dal trustee secondo le disposizioni di legge e secondo quanto indicato dall'atto istitutivo del trust.
Al guardiano, spetta invece il controllo sull'attività del trustee, ciò eventualmente anche mediante esercizio di un potere di veto.
I beneficiari sono invece  i destinatari delle utilità del fondo in trust, e devono sempre essere individuati o comunque individuabili in base all'atto istitutivo.

 La caratteristica del Trust e' proprio quella che i beni in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente e del trustee.

Ciò significa che i creditori personali del trustee non possono rivalersi sui beni in trust; in caso di fallimento del trustee tali beni in trust non sono aggredibili; i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale, o nella successione del trustee.
Questa separazione dal patrimonio che si chiama "segregazione" determina che i creditori del disponente non possono soddisfarsi sui beni in trust, perché essi non sono più nel patrimonio del disponente; i creditori del trustee non possono soddisfarsi sui i beni, perché sono oggetto di segregazione; i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi soltanto sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate. Soltanto allo scioglimento del trust i creditori dei beneficiari potranno soddisfarsi su quanto è loro attribuito.

 

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