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Gestori impianti di telecomunicazione, omissione invio scheda tecnica: il Comune non può irrogare nessuna sanzione in assenza di una previsione legislativa

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Con sentenza n. 9642 del 28 settembre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che ai fini della formazione del catasto comunale, il Comune non può imporre sanzioni pecuniarie ai gestori di stazioni radio per la telefonia cellulare che omettano di inviare apposita dichiarazione contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e della collocazione geografica, se manca una qualsiasi previsione legislativa. Tali informazioni potranno essere richieste solo in base ad un principio generale di collaborazione e di informazione con i gestori degli impianti di telecomunicazione. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici amministrativi. Le società ricorrenti gestiscono stazioni radio per la telefonia cellulare. È accaduto che il Comune, in cui sono stati insediati dalle ricorrenti dette stazioni radio, ha emesso un regolamento, nel quale ha stabilito l'obbligo in capo ai gestori degli impianti di telecomunicazione, ai fini della formazione del catasto comunale, di presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, apposita dichiarazione contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e della collocazione geografica. Le ricorrenti non hanno adempiuto a tale obbligo e il Comune ha comminato loro una sanzione pecuniaria di euro 16.667,00. Il caso è giunto dinanzi al TAR. Innanzitutto, appare opportuno esaminare la legge n. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), che all'art. 8 prevede che è di competenza delle Regioni, l'esercizio delle funzioni relative alla realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, del catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. 

Tale disposizione prevede, inoltre, che:

  • le regioni definiscono le competenze che spettano ai comuni anche in materia di gestione e realizzazione di un catasto degli impianti di telecomunicazione;
  • i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di detti impianti per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Orbene da questo quadro normativo, appare evidente che i compiti in materia di catasto sono prerogative dello Stato e delle Regioni, mentre agli enti comunali è riconosciuto il potere di emanare il regolamento per la localizzazione degli impianti in questione. Questo sta a significare, che tali enti, in tale materia, non possono agire, senza una specifica e preventiva attribuzione da parte della legge dei relativi poteri. Tale divieto si estende anche all'irrogazione di sanzioni. In punto, si fa rilevare che l'esercizio del potere sanzionatorio, in base all'art. 1 della legge n. 689/1981 è subordinato al fatto che:

  • chi commette un illecito amministrativo è soggetto a sanzioni in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione;
  • le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

In buona sostanza tale esercizio è sottoposto al principio di legalità e di tassatività. In forza di tali principi, la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie (quali appunto i regolamenti comunali), anche se si ammette che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (cfr. di recente Cassazione civile n. 4114 del 2016). 

 Ne consegue che qualora la legge non demandi in modo specifico al Comune il potere di introdurre sanzioni amministrative, a tale ente è preclusa ogni possibilità di prevedere ed irrogare sanzioni. Tornando al caso di specie, si rileva che:

  • non vi è alcuna norma primaria di riferimento per la sanzione introdotta dal Comune;
  • la legge non ha attribuito un autonomo potere regolamentare sanzionatorio in capo al Comune.

Con l'ovvia conseguenza che l'ente comunale non poteva irrogare una sanzione alle ricorrenti per il mancato invio, da parte di queste ultime, della dichiarazione tecnica. E ciò ancor più ove si consideri che la legge n. 36/2001, all'art. 15, non prevede sanzioni per questo tipo di violazioni, ma solo per i casi in cui l'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione. Ai fini che qui interessano, appare opportuno evidenziare, tra l'altro, che l'esercizio del potere sanzionatorio da parte del Comune contrasta anche con il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 7 bis, che prevede la possibilità di comminare sanzioni per le violazioni di disposizioni contenute in regolamenti comunali. E ciò in considerazione del fatto che questa disposizione indica come limite minimo e massimo delle sanzioni, rispettivamente euro 25 ed euro 500. Nella questione sottoposta all'esame del TAR, il Comune ha, invece, introdotto una sanzione che va ben oltre tali limiti, ossia una sanzione pari ad euro 16.667,00. Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, i Giudici amministrativi, pertanto, hanno accolto il ricorso dei gestori di impianti di telecomunicazione, ritenendo che il Comune, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto richiedere alle ricorrenti la documentazione su richiamata solo in base ad un principio generale di collaborazione e di informazione con le stessesenza prevedere alcuna sanzione in caso di omissione.


 

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