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Formazione comparto scuola, accreditamento. Tar Lazio: non è sufficiente organizzare corsi in tre regioni

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Con sentenza n. 832 del 22 gennaio 2019, il Tar Lazio è intervenuto per far chiarezza sulla questione relativa alla richiesta di accreditamento di un ente che intende offrire formazione al personale del comparto scuola. Secondo i Giudici amministrativi non è sufficiente, per detto accreditamento, l'aver organizzato corsi in tre regioni differenti, essendo necessario che a questi corsi «abbiano partecipato docenti che svolgono la propria attività di insegnamento in quelle stesse regioni».

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Tar.

I fatti di causa.

La ricorrente è un ente che intende accreditarsi presso il Ministero al fine di offrire formazione al personale del comparto scuola. Per tale motivo ha presentato una richiesta in tal senso, che è stata oggetto di rigetto. Ad avviso della ricorrente il diniego della pubblica amministrazione è illegittimo e, quindi, il caso è giunto dinanzi ai Giudici amministrativi.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, appare opportuno evidenziare che la direttiva ministeriale n. 170 del 2016, articolo 2, stabilisce che possono richiedere l'accreditamento ministeriale i soggetti che erogano la formazione e che

  • «dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico»;
  • «prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti indicati dalla direttiva medesima»;
  • nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, hanno organizzato almeno tre corsi di formazione negli ambiti per cui si richiede l'accreditamento, ciascuno di durata pari a 20 ore in almeno tre regioni;
  • dispongono stabilità economica e finanziaria;
  • si impegnano a garantire la disponibilità di docenti idonei all'ambito di formazione per cui si chiede l'accreditamento: idoneità, questa, comprovata mediante curriculum vitae;
  • garantiscono «la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti»;
  • assicurano «l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line».

Orbene, tornando al caso in esame, alla luce del quadro normativo appena citato, la ricorrente lamenta l'illegittimità del diniego in quanto la stessa è in possesso di tutti i requisiti appena citati. In particolare, la ricorrente ritiene di aver ampiamente rispettato il requisito, oggetto di contestazione da parte della pubblica amministrazione, relativo all'organizzazione dei corsi di formazione per il personale del comparto scuola. E ciò in considerazione del fatto che essa ha provveduto ad istituirli ciascuno per una durata pari a 20 ore, in tre regioni. Con l'ovvia conseguenza che, secondo la stessa, nulla avrebbe potuto ostacolare l'esito favorevole della procedura di accreditamento. Di diverso avviso è il Tar. Quest'ultimo, infatti, condividendo quanto sostenuto dal Comitato tecnico, interpellato dal Ministero nella vicenda, sostiene che se, da un lato, è vero che l'«avere realizzato nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si chiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari almeno a 20 ore, in almeno tre Regioni», costituisce un requisito indispensabile per l'accreditamento, dall'altro, tale requisito non «deve essere inteso come avente "carattere meramente geografico", [...] ritenuto che il "carattere nazionale dei corsi debba essere garantito dalla partecipazione di docenti provenienti da istituti scolastici di almeno tre Regioni per ciascuno corso"».


Questo perché i corsi di formazione in questione sono finalizzati a innalzare le competenze dei docenti che insegnano in quel determinato territorio. Il fatto che tali corsi debbano essere istituiti in tre regioni, sta a indicare che sono questi i territori in cui hanno sede gli istituti scolastici dove prestano l'attività gli insegnanti destinatari in via prioritaria della formazione. In buona sostanza, secondo i Giudici amministrativi, sebbene la formazione possa avere una portata più ampia a livello nazionale, non bisogna dimenticare le finalità di tale formazione, ossia l'«accrescimento professionale del personale scolastico che svolge la propria attività lavorativa» in quelle regioni in cui sono istituiti i corsi, «nell'ottica sempre dell'innalzamento del livello di istruzione degli alunni». Un ragionamento, questo, tra l'altro, che trova conferma negli articoli 4 e 5 della direttiva ministeriale su enunciata, i quali, oltre a prevedere che l'attività formativa svolta dall'ente debba essere documentata, stabiliscono che alla richiesta di accreditamento siano allegati i) «un progetto formativo di almeno 20 ore da effettuarsi in almeno tre regioni nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, e da attuarsi nell'anno scolastico successivo» e ii) l'indicazione dei «destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con il riferimento degli Istituti scolastici di provenienza». Orbene, tornando al caso in esame, la ricorrente si è limitata solo a documentare l'organizzazione dei corsi in tre regioni, senza specificare e documentare alcunché sui partecipanti che, stando al quadro normativo innanzi menzionato, avrebbero dovuto essere, in via prioritaria, i docenti che svolgono la propria attività in quelle stesse regioni. Da qui, secondo il Tar, discendono la legittimità del diniego di accreditamento formulato dalla pubblica amministrazione e l'infondatezza del ricorso, che, pertanto, è stato respinto. 

 

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