Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Scuola tenuta a colmare deficit apprendimento, se non riesce deve tenerne conto nella valutazione finale

Imagoeconomica_1428022

Con sentenza n. 9720 del 3 ottobre 2010, il TAR Lazio ha affermato che è obbligo dell'amministrazione scolastica allestire tutte le misure compensative e rimediali più opportune ed appropriate al fine di consentire all'alunno, affetto da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), di colmare il deficit nell'apprendimento e di raggiungere un adeguato livello di preparazione. Con l'ovvia conseguenza che se la scuola non si mobilita in tal senso, essa deve tenerne conto nella valutazione finale dell'alunno con DSA. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi. La ricorrente, esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, ha impugnato il provvedimento con cui l'Istituto scolastico non ha ammesso la figlia con DSA a frequentare la classe successiva. La ricorrente dell'alunna lamenta che:

  • l'amministrazione scolastica ha fondato tale diniego sulla base di una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento da parte della figlia in una o più discipline, limitandosi ad affermare che quest'ultima presenta "scarso interesse, impegno incostante, scarsa riflessione sul ruolo dello studente";
  • nella documentazione dell'istituto scolastico è assente, ai fini dell'ammissione alla successiva classe di riferimento, ogni valutazione e considerazione della condizione della minore – sebbene tempestivamente comunicata dal genitore all'amministrazione scolastica –.

 Alla luce di tanto, quindi, a parere della ricorrente, il motivo sotteso al provvedimento di diniego è illegittimo (nei criteri di valutazione) oltre che illogico nel richiamo alla funzione propria della scuola dell'obbligo. Così il caso è giunto dinanzi al TAR. Quest'ultimo, innanzitutto, parte dall'esame dell'art. 6 del D.M. n. 5669/2011, secondo cui "le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare [...]". Successivamente, i Giudici amministrativi fanno rilevare che a norma dell'art. 5, co. 2 della l. n. 170/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), le amministrazioni scolastiche, in riferimento agli studenti con DSA, devono introdurre

  • "strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché
  • misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali".

Da questo quadro normativo, appare evidente che quando gli istituti scolastici sono a conoscenza del fatto che un alunno presenti un disturbo come quello della figlia della ricorrente, hanno l'obbligo di mobilitarsi per mettere lo studente nelle condizioni di raggiungere un certo livello di preparazione. Un obbligo, questo, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, sussiste anche quando la scuola non sia a conoscenza del disturbo in questione, ma ne abbia solo il sospetto. In tali casi, l'amministrazione scolastica deve "attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi che, se confermativa, costituisce il presupposto per l'attivazione dei rimedi di cui parla l'art. 5, l. n. 170 del 2010, i quali sono stati reputati dal legislatore idonei a garantire l'apprendimento con metodi alternativi a quelli tradizionali ai minori affetti dai disturbi in questione." (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 06/03/2013, n. 1254). 

Orbene, tornando al caso in esame, in esso

  • esiste il certificato di un neuropsichiatra infantile, da cui risulta che la figlia della ricorrente è affetta dal disturbo in questione;
  • da tale certificato emerge la necessità di prestare alla minore un'attenzione particolare ai bisogni e processi formativi e ciò "al fine di garantire il successo formativo e il diritto allo studio" della stessa;
  • detta documentazione è stata inviata tempestivamente dal genitore dell'alunna alla scuola.

Malgrado ciò, difronte a tale situazione, l'Istituto scolastico, nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, è rimasto inerte. Non solo. Da un'attenta disamina degli atti, a parere dei Giudici di legittimità, è emerso che addirittura la scuola, nella formulazione del giudizio finale, non abbia tenuto conto della circostanza che il rendimento scolastico dell'alunna, nel secondo quadrimestre, ha subito un miglioramento; miglioramento, questo, avvenuto nonostante l'istituto non avesse predisposto le misure più opportune per colmare il deficit della figlia della ricorrente. Appare evidente che tale omissione, secondo il TAR, inficia il provvedimento amministrativo

  • da un lato, per difetto di istruttoria (valutazione carente);
  • dall'altro, per eccesso di potere imputabile al predetto difetto di istruttoria.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR ha dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato e conseguentemente l'ha annullato, obbligando l'Istituto scolastico a sottoporre a rivalutazione la minore, tenendo conto che, nel caso di specie, non sono state adottate le misure compensative atte a superare il deficit di apprendimento che la affligge. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

L'ombra della Colpa - I clienti non pagano, è una ...
Lesioni micropermanenti, risarcibili anche senza u...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito