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Donne avvocato, maternità e indennità: il diritto a vivere con serenità questo periodo di vita

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  Le donne avvocato e la maternità: il diritto a viverla con serenità Il diritto alla maternità è un diritto di ogni donna. Molto spesso, però, le donne che svolgono un lavoro autonomo e da libere professioniste, quali appunto le donne avvocato, potrebbero vedere la maternità come una battuta d'arresto per la loro attività. Sarebbe quasi impensabile fermarsi: significherebbe non fatturare e quindi non percepire alcun compenso. Per ovviare a ciò, è stato esteso il diritto a percepire l'indennità di maternità anche alle donne avvocato. La ratio di tale indennità si ravvisa nel fatto che si vuole assicurare «alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e a evitare che alla maternità si ricolleghi una stato di bisogno economico» (Corte cost. nn. 1/1987, n. 276/88, n. 332/88, n. 61/91, n. 132/91, n, 423/95; n. 3/98, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 27224/2017).

L'indennità di maternità, attuazione del principio di uguaglianza.

L'indennità di maternità ha valorizzato l'uguaglianza tra le varie categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, ma anche tra i coniugi e tra i genitori biologici e adottivi, apprestando la migliore tutela all'interesse preminente del bambino (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 8594/2016).

Infatti, essa è corrisposta:

  • ai liberi professionisti e ai lavoratori dipendenti,
  • alla madre e«al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa» [1];
  •  alla madre e al padre adottivi nei termini su indicati;
  • in caso di interruzione volontaria o spontanea avvenuta non prima del terzo mese di gravidanza [2].

Essa viene calcolata nell'80% dei cinque dodicesimi del redditto percepito per la professione d'avvocato nel secondo anno precedente all'evento ed è liquidata in unica soluzione per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. In ogni caso, l'importo suddetto:

  • non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, calcolata nella misura dell'80% del salario minimo corrisposto ai lavoratori con qualifica di impiegato;
  • non potrà essere superiore a cinque volte l'importo minimo come sopra calcolato.

La domanda va presentata dal sesto mese di gravidanza e in ogni caso entro 180 giorni dal parto [3] o, in caso di adozione o di affidamento, entro 180 giorni dal giorno dell'ingresso del bambino nel nucleo familiare [4].

Il diritto all'indennità di maternità nella giurisprudenza.

È stato ritenuto che:

  • la finalità dell'indennità è quella di compensare l'eventuale flessione del reddito professionale derivante dalla nascita del figlio. Ne consegue che l'importo dovuto a tale titolo non potrà essere moltiplicato per il numero dei figli nati o adottati. E ciò in considerazione del fatto che non si può pensare che, se non vi fosse stato il parto o l'adozione, l'avvocato avrebbe realizzato redditi moltiplicati a seconda del numero dei figli (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 14676/2019);
  • il livello di tutela della maternità rientra nella discrezionalità del legislatore. Quest'ultimo è libero di modularlo «diversamente nel tempo e a seconda delle categorie di lavoratrici madri, […] con misure di sostegno legate a fattori di variabilità incidenti ora sulla salvaguardia del livello di reddito delle fruitrici dell'indennità ora a esigenze di bilancio, tenuto conto dell'incidenza quantitativa delle erogazioni che, per quanto riguarda la professione legale, è mutata rispetto ai primi anni di applicazione della legge» (Cass. n. 22023/2010, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 27224/2017);
  • per l'evento maternità, se l'avvocato ha fatto richiesta e ottenuto l'indennità da un altro ente previdenziale, diverso dalla cassa nazionale forense, non può richiederla, per lo stesso evento, anche a quest'ultima. E ciò in considerazione del fatto che, come per le altre prestazioni di natura assistenziale o previdenziale, anche per l'indennità di maternità, è vietato il cumulo di prestazioni da parte di più enti previdenziali (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 27224/2017);
  • «il principio di uguaglianza implica che non possa non riconoscersi anche al professionista padre l'indennità di maternità posto che la legge la riconosce ai padri che svolgano un'attività di lavoro dipendente e la non estensione di analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre), e non consente a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione che l'ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva» (Corte Cost., n. 385/2005, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 10282/2018).


Note


[1] Art. 70. D.Lgs. 151/2001:

«1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 D.Legge n. 402/1981,convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 537/1981, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3-bis.L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente.

3-ter. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre».

[2 ] Art. 73. D.Lgs. n. 151/2001:

«1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 Legge n. 194/1978, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'art. 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 70.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della Legge n. 194/1978, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza».

[3] Art. 71 D.Lgs. n. 15172001:

1. L'indennità di cui all'art. 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli artt. 4,5, e 6 Legge n. 194/1978.

3-bis. L'indennità di cui all'articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n. 445/2000).

4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari..

[4] Art. 72 D.Lgs. n. 151/2001:

«1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26.

2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento» 

 

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