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Donna e professione forense: una storia di oltre duemila anni

Donna e professione forense: una storia di oltre duemila anni
Quasi la metà degli avvocati è di sesso femminile, il che ne fa una delle professioni intellettuali dove il gentil sesso è più rappresentato. La curiosità del binomio avvocato-donna sta nel fatto che solo nel 1929 il primo rappresentante del gentil sesso indossò la toga: si trattava dell'avvocato Lina Furlan, moglie dello scrittore Dino Segre, noto con lo pseudonimo di Pitigrilli, deceduta nel 2000 all'età di 97 anni. Ovviamente neanche la moglie si sottrasse alle battute di spirito del marito: una volta ebbe a dire che quella donna esercita una professione di uomo. E lei non fu da meno: prima di me nessun tribunale aveva visto una donna, se non come imputata. In verità prima di lei una donna torinese di nome Lidia Poet, laureatasi nel 1881 aveva tentato di difendere in tribunale e c'era quasi riuscita. Dopo due anni di pratica forense superò gli esami e il 9 agosto del 1883 si iscrisse all'ordine degli avvocati di Torino. Ma un pubblico ministero dell'epoca (che oggi si qualificherebbe omofobo) impugnò il provvedimento e la corte di appello gli diede ragione. Le motivazioni allora addotte ci danno uno spaccato della vita sociale del tempo. Il lessico è aulico, per come si conviene a una Corte di fine Ottocento, ma il succo si coglie alla perfezione.

La questione sta tutta in vedere se le donne possano o non possano essere ammesse all'esercizio dell'avvocheria (sic!). Ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle leggi che possono aver rapporto con la questione in esame, ne risulta evidente esser stato sempre nel concetto del legislatore che l'avvocheria fosse un ufficio esercibile (sic!) soltanto da maschi e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine..

Vale oggi ugualmente come allora valeva, imperocché (sic!) oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste. Considerato che dopo il fin qui detto non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dir d'altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorata un'avvocatessa leggiadra. Non è questo il momento, né il luogo di impegnarsi in discussioni accademiche, di esaminare se e quanto il progresso dei tempi possa reclamare che la donna sia in tutto eguagliata all'uomo, sicché a lei si dischiuda l'adito a tutte le carriere, a tutti gli uffici che finora sono stati propri soltanto dell'uomo. Di ciò potranno occuparsi i legislatori, di ciò potranno occuparsi le donne, le quali avranno pure a riflettere se sarebbe veramente un progresso e una conquista per loro quello di poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene confuse fra essi, di divenirne le uguali anziché le compagne, siccome la provvidenza le ha destinate."

Queste argomentazioni, come ognun s'avvede, apparvero del tutto convincenti e la Suprema Corte di Cassazione non poté far altro che concordare. Anzi, oltre a far proprie le conclusioni della procura, aggiunse ulteriori seri e convincenti argomenti: intanto a causa il ciclo mestruale non avrebbero avuto, almeno per circa una settimana al mese, la giusta serenità.

E poi c'era il problema del marito, che doveva essere seguito ovunque lo ritesse opportuno ai sensi dell'art. 131 del codice civile allora vigente. Solo il 19 luglio del 1919 la Gazzetta ufficiale pubblicherà la legge 1176 dal titolo emblematico: Norme circa la capacità giuridica della donna. Erano tempi in cui alle donne veniva negato il diritto al voto. 

E quando una tale Eloisa Nacciarone, di professione medico, chiese di essere iscritta fra gli elettori di Napoli, ottenne uno scontato diniego. Lei non si diede per vinta e ricorse in Cassazione, la quale il 20 maggio 1907, sentenziò che sebbene nelle condizioni dell'odierna società non prevale più quel presupposto di incapacità che valeva in tempi meno evoluti e più barbari la richiesta non poteva essere accolta in quanto in manifesto contrasto colla tradizione storica per quale il solo pensiero di chiamare la donna a partecipare alla vita pubblica e toglierla anche per un solo momento alla casa sarebbe stato condannato come un'eresia. Bisognerà aspettare ancora diciotto anni per avere riconosciuto questo diritto, sebbene limitato alle elezioni amministrative. 

L'ulteriore aspetto paradossale sta nel fatto che proprio il Medioevo dei secoli bui aveva visto affacciarsi alla professione forense la prima donna: Giustina Rocca, che l'8 aprile del 1500 pronunciò, in lingua volgare, un'appassionata arringa al cospetto del governatore veneziano. Ma andando indietro nel tempo, la Storia ci racconta di Ortensia, che patrocinò la causa di alcune matrone che si erano rifiutate di pagare una tassa per contribuire alle spese militari: nessun avvocato-uomo aveva inteso assumere la difesa; lei lo fece e con successo ottenendo la restituzione dei soldi sborsati. 

Siamo nel primo secolo avanti Cristo, ma per esercitare ai tempi nell'Italia Unita bisognerà aspettare il 1929!

 

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