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Determinazione dell´assegno di mantenimento: quali sono gli elementi valutativi basilari?

Sull´argomento si è espressa la Suprema Corte di Cassazione , Sezione VI Civile - 1 , con sentenza n. 3297 del 2017 depositata in data 8 febbraio.
I Supremi Giudici hanno precisato gli elementi indispensabili al fine della determinazione concreta dell´assegno di mantenimento, statuendo che non si può prescindere dalla concreta valutazione della situazione patrimoniali e reddituale dei coniugi, rivestendo in tal senso una fondamentale importanza anche la valutazione in ordine all´attitudine al lavoro degli stessi.

Antefatto
La Corte d´appello di Catanzaro modificava la pronuncia del Giudice di prime cure relativa alla separazione dei coniugi e poneva a carico della donna un contributo non stabilito in precedenza.
La ricorrente decideva allora di ricorrere in Cassazione ritenendo erronea la valutazione della Corte d´Appello che non aveva ritenuto di riconoscere alcuna maggiorazione in ordine all´assegno di mantenimento.

Motivi della decisione
I Giudici di Piazza Cavour ritengono fondate le doglianze della donna, non avendo i Giudici d´Appello valutato in maniera precisa e dettagliata il quadro patrimoniale e reddituale dei coniugi, e la concreta attitudine al lavoro e quindi al guadagno degli stessi ("Con riguardo alla pretesa di un assegno maggiore, infatti, la Corte territoriale non risulta aver ricostruito le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali ponendole a raffronto...").
Le situazioni da comparare, poi, avrebbero dovuto comprendere l
il beneficio derivante dai cespiti patrimoniali che nel caso d´immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi, e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne.
Orbene, nella specie la Corte - ha ritenuto la Cassazione - non ha compiuto tali valutazioni e non ha determinato neppure la consistenza del reddito dei due coniugi per lasciar apprezzare se la somma attribuita a quello meno abbiente fosse o meno congrua.
Con riguardo poi alla condizione lavorativa del coniuge, la Corte non ha tenuto conto del fatto "che per i coniugi l´attitudine al lavoro dei medesimi, quale elemento di valutazione della loro capacità di guadagno, può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell´assegno di mantenimento, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un´attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, mostrando anche di quantificarne l´utile netto che si è venuto a trascurare".
Nella fattispecie, avendo la Corte distrettuale omesso di attenersi, nella sua analisi, ai suddetti principi, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento.


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