Interrogativi estremamente importanti ed anche di soluzione complessa che proprio alcuni giorni fa sono stati al centro di una importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
I Fatti
Era accaduto che il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell´appello, aveva confermato la sentenza di condanna, riforrmandola solo nella quantificazione della pena, emessa dal Giudice di Pace di Genova con la quale era stato condannato il sig. X ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate dal sig. Y, a seguito di un incidente occorsogli durante una competizione sportiva.
L´imputato era stato ritenuto responsabile perché, nella sua qualità di presidente dell´associazione sportiva che aveva in gestione l´impianto, non aveva adeguatamente ripristinato il manto erboso del capo sportivo, sul quale esisteva un avvallamento celato da una pozzanghera d´acqua, sul quale scivolava la parte offesa riportando diverse lesioni. Con la sentenza di appello si era affermata la responsabilità del gestore dell´impianto e veniva esclusa quella dell´arbitro che aveva consentito lo svolgimento della partita.
Avverso la sentenza del Tribunale di Genova proponeva ricorso per cassazione l´imputato, il quale a mezzo del suo difensore di fiducia, denunciava la violazione di legge con riguardo all´inapplicabilità alla fattispecie sia dell´art. dell´art. 2050 c.c. e, che dell´art. 2051 c.c in quanto non si sarebbe trattato di attività pericolosa e lo stesso non doveva essere considerato responsabile perché l´impianto era stato dato in affitto a terzi soggetti, per cui lo stesso non poteva essere individuato come "custode dell´impianto".
Infine il ricorrente lamentava la violazione delle norme interne federali in base alle quali era compito dell´arbitro, visto il verificarsi del fattore pioggia, disporre che non si giocasse la partita a causa dell´impraticabilità del campo.
Ragioni della decisione
I giudici di legittimità hanno i
ritenuto infondato il ricorso e pertanto lo hanno rigettato.
I giudici della Quarta Sezione hanno innanzitutto fatto rilevare che l´obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda non solo le attività pericolose, ma anche i pericoli atipici, cioè quelli che - benchè prevedibili - siano tuttavia diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell´attività sportiva in corso di svolgimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 39619 del 11/07/2007, Bosticco; Sez. 4, Sentenza n. 26239 del 19/03/2013, Gharby ).
Alla luce della giurisprudenza di legittimità che oramai ha raggiunto un consolidato orientamento in tema di lesioni colpose patite da un calciatore, si è affermato che il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l´incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature (Sez. 4, Sentenza n. 18798 del 20/09/2011, Restelli, Rv. 253918).
Nessun rilievo giuridico può essere dato - hanno aggiunto i giudici di legittimità - alle argomentazioni proposte dalla difesa del ricorrente secondo cui per la disputa del torneo l´impianto era stato concesso in affitto ad un terzo soggetto. I giudici di legittimità infatti sul punto dichiarano che comunque ciò non esclude a carico del proprietario o del gestore dell´impianto la posizione di garanzia.
Infine - hanno concluso gli Ermellini del Palazzaccio - nessun credito perché assolutamente inconferente, può essere dato al quarto motivo proposto che vorrebbe spostare la responsabilità dell´accaduto sull´arbitro che in attuazione delle norme interne del Regolamento Federale avrebbe dovuto sospendere la partita per impraticabilità del campo. E´ stato spiegato dai giudici di legittimità che il compito dell´arbitro in esecuzione del Regolamento non tanto quello di evitare condizioni in cui i calciatori possano riportare lesioni, quanto quello di verificare se la competizione può essere disputata regolarmente.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato
Si allega sentenza