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Farsi male in palestra o in un impianto sportivo, Cassazione indica chi ne risponde

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Chi è il responsabile sotto il profilo penale dei danni occorsi ad un soggetto che, nella qualità più variegata - atleta, studente, occasionale frequentatore - abbia usufruito di un impianto sportivo o di una palestra e che, a causa di un´insidia presente nel medesimo impianto o nel terreno di gioco, abbia riportato lesioni più o meno gravi? il responsabile è il gestore dell´impianto, oppure colui al quale l´impianto o la palestra sia stata concessa in affitto o in comodato, magari proprio allo scopo di mettere su quella competizione, oppure ancora il docente di educazione fisica, l´arbitro o il direttore di gara che, cosciente delle condizioni improvvide della struttura, abbia autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva o, comunque, il suo utilizzo?



Interrogativi estremamente importanti ed anche di soluzione complessa che proprio alcuni giorni fa sono stati al centro di una importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9160 del 28 febbraio 2018 hanno stabilito che il responsabile di una società sportiva che gestisce un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell´art. 40 secondo comma c.p. e quindi è tenuto a garantire ex art. 2051 c.c. l´incolumità fisica degli utenti.
I Fatti
Era accaduto che il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell´appello, aveva confermato la sentenza di condanna, riforrmandola solo nella quantificazione della pena, emessa dal Giudice di Pace di Genova con la quale era stato condannato il sig. X ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate dal sig. Y, a seguito di un incidente occorsogli durante una competizione sportiva.
L´imputato era stato ritenuto responsabile perché, nella sua qualità di presidente dell´associazione sportiva che aveva in gestione l´impianto, non aveva adeguatamente ripristinato il manto erboso del capo sportivo, sul quale esisteva un avvallamento celato da una pozzanghera d´acqua, sul quale scivolava la parte offesa riportando diverse lesioni. Con la sentenza di appello si era affermata la responsabilità del gestore dell´impianto e veniva esclusa quella dell´arbitro che aveva consentito lo svolgimento della partita.



Avverso la sentenza del Tribunale di Genova proponeva ricorso per cassazione l´imputato, il quale a mezzo del suo difensore di fiducia, denunciava la violazione di legge con riguardo all´inapplicabilità alla fattispecie sia dell´art. dell´art. 2050 c.c. e, che dell´art. 2051 c.c in quanto non si sarebbe trattato di attività pericolosa e lo stesso non doveva essere considerato responsabile perché l´impianto era stato dato in affitto a terzi soggetti, per cui lo stesso non poteva essere individuato come "custode dell´impianto".

Infine il ricorrente lamentava la violazione delle norme interne federali in base alle quali era compito dell´arbitro, visto il verificarsi del fattore pioggia, disporre che non si giocasse la partita a causa dell´impraticabilità del campo.



Ragioni della decisione
I giudici di legittimità hanno i
ritenuto infondato il ricorso e pertanto lo hanno rigettato.
I giudici della Quarta Sezione hanno innanzitutto fatto rilevare che l´obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda non solo le attività pericolose, ma anche i pericoli atipici, cioè quelli che - benchè prevedibili - siano tuttavia diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell´attività sportiva in corso di svolgimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 39619 del 11/07/2007, Bosticco; Sez. 4, Sentenza n. 26239 del 19/03/2013, Gharby ).
Alla luce della giurisprudenza di legittimità che oramai ha raggiunto un consolidato orientamento in tema di lesioni colpose patite da un calciatore, si è affermato che il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l´incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature (Sez. 4, Sentenza n. 18798 del 20/09/2011, Restelli, Rv. 253918).



Nessun rilievo giuridico può essere dato - hanno aggiunto i giudici di legittimità - alle argomentazioni proposte dalla difesa del ricorrente secondo cui per la disputa del torneo l´impianto era stato concesso in affitto ad un terzo soggetto. I giudici di legittimità infatti sul punto dichiarano che comunque ciò non esclude a carico del proprietario o del gestore dell´impianto la posizione di garanzia.

Infine - hanno concluso gli Ermellini del Palazzaccio - nessun credito perché assolutamente inconferente, può essere dato al quarto motivo proposto che vorrebbe spostare la responsabilità dell´accaduto sull´arbitro che in attuazione delle norme interne del Regolamento Federale avrebbe dovuto sospendere la partita per impraticabilità del campo. E´ stato spiegato dai giudici di legittimità che il compito dell´arbitro in esecuzione del Regolamento non tanto quello di evitare condizioni in cui i calciatori possano riportare lesioni, quanto quello di verificare se la competizione può essere disputata regolarmente.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato
Si allega sentenza

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