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Liquidazioni irrisorie, l´ora della rivolta: "Così alcuni giudici irridono alla legge e ci umiliano"

Dopo l´articolo di sabato scorso sulla liquidazione di un compenso di 112,00 euro all´esito di un Ricorso ex legge Pinto, siamo stati inondati da segnalazioni di Colleghi liquidati con compensi irrisori e riteniamo opportuno e doveroso dare voce a questa indignazione verso una situazione offensiva per l´ Avvocatura, che si registra in più Fori ed in differenti giudizi, sia civili che penali, sia di primo grado che in Appello che in Cassazione.
Dalle segnalazioni allegate emerge che i Giudici non applicherebbero il dm 55/2014 ed in particolare disattenderebbero le disposizioni degli artt. 4 e 12 nella parte in cui non liquidano i compensi in base ai valori MEDI indicati nelle tabelle, ma soprattutto non considerano gli aumenti, fino all´80%, che il decreto ministeriale prevede proprio per gestire, caso per caso, le liquidazioni in base al valore della domanda, alla specialità della materia, al numero delle parti, alla complessità dell´istruttoria, all´urgenza del provvedimento, al Tribunale adito.
Il Collega Orazio Giovanni Vecchio ci segnala che per un ricorso, accolto, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha condannato l´Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali per euro 30,00! (all. 1)
Il Collega Andrea Forcella ci trasmette il decreto della sezione lavoro di Roma in cui il Giudice accoglie il ricorso, ingiunge alla controparte di pagare la somma di euro 12.840,26 e liquida la somma di euro 311,00, di cui 41 per spese generali ! (all. 2)
Sempre Andrea ci fornisce un altro decreto, sempre della sezione lavoro di Roma, in cui un diverso Giudice, per un ricorso ex 633 cpc liquida 259,00 euro ! (all. 3)
La Collega Claudia Maria Gualato si è vista liquidare dal Tribunale di Catania il compenso, a carico dello Stato, di euro 100,00 ex art. 130 TU (all. 4) e ha già dichiarato che non proporrà appello:
"Mi limiterò, solamente, ad inviare tutto all´ Ufficio Osservatorio Giuridico. L´unica forte amarezza che rimane dietro a questa mortificazione, non solo professionale, è il pensiero di alcuni Colleghi che hanno ritenuto giusto e congruo tale compenso vista la poca attività svolta in concreto. Mi sento di dire a questi Colleghi, che il fatto in sé di ricevere il cliente, di scrivere un ricorso, di compiere tutti gli adempimenti necessari al deposito, ecc..., comporta sacrifici, responsabilità, senso di abnegazione nei confronti di una professione che io faccio con passione."
Il Collega Sergio Mercatello mi scrive:
"Cara Daniela, ti invio in allegato una delle pronunce del TAR di Catanzaro che a suo tempo ho impugnato presso il Consiglio di Stato, che ha rigettato il gravame con tale originale motivazione:
- In generale, la giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene che la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all´ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità - (all. 5).
La Sentenza liquidava al cliente oltre 12.000,00 euro. Nota spese applicando i minimi: 3.055,00 euro. Somme effettivamente liquidate: 408,00 euro. E pur volendo applicare per analogia, come da prassi in alcuni TAR, le tariffe previste per i presso terzi, avrebbero dovuto liquidare € 1.336,00"
La Collega Gabriella Di Francesco ci produce un´ ordinanza di convalida di sfratto del Tribunale di Palermo con liquidazione del compenso di euro 490,00 di cui 120,00 per spese, nonostante vi siano stati più accessi e l´ opposizione (all. 6 ); ed un decreto ingiuntivo del Tribunale di Marsala con condanna al pagamento di euro 42.052,00 e liquidazione del compenso per euro 900,00 (all. 7).
Il Collega Michele Galati mi scrive parole toccanti:
"Cara collega, quello inviato vuol essere solo un esempio della umiliante condizione vissuta, ritengo da gran parte dell´ Avvocatura Italiana, esposta al pubblico ludibrio da tali indecorose liquidazioni. Nel caso specifico la liquidazione riguardava un incidente di esecuzione, e del consequenziale ricorso in Cassazione, in cui mi sono state liquidate €. 300,00 per l´incidente di esecuzione ed euro 300,00 per il ricorso in Cassazione! (all. 8)
Ricevere oboli di tal fatta significa, a mio modo di vedere, non aver riconosciuto, ancorché minimamente il giusto compenso legato innanzitutto alla funzione sociale svolta al servizio della giustizia. Pretermetto, ovviamente il sacrificio, lo studio, l´abnegazione e le preoccupazioni di cui ognuno di noi si fa carico allorché accetta un incarico professionale; le pretermetto, ma non le disconosco, semplicemente non le sottolineo in questo momento, visto che l´argomento é altro. Avrei molto altro da dire, e non mancherà occasione visto che al momento dispongo di pochissimo tempo, ma prima di congedarmi consentitemi di raccontarvi un episodio accadutomi qualche anno fa. Assistevo un tizio che era in condizioni di non abbienza, venne processato per riciclaggio di un ciclomotore, e dopo circa cinque anni di processo con numerose udienze dibattimentali fu assolto con la più ampia formula. Egli era ammesso a godere del patrocinio a spese dello Stato, ed io ebbi liquidate anche in quella occasione circa 600 euro! Mi resi conto di aver lavorato per pochi spiccioli, e fui talmente indispettito da pensare di proporre opposizione; cosa che non feci, e ciò per un rapido calcolo. L´opposizione avrebbe comportato dei costi a mio carico, a ciò avrei dovuto aggiungere il rischio di una conferma della liquidazione da parte dei giudici che sarebbero stati investiti della questione, con mia possibile condanna alle spese; dunque a conti fatti, era più conveniente prestare acquiescenza piuttosto che correre inutili rischi. Decisi di soprassedere e portare quella pagliuzza a mia figlia, come la rondine che imbocca i propri nati nel nido. Molto altro avrei da dire sulla nostra professione, ma credo che avendo preso coraggio non mancherò di intervenire, convinto come sono della necessità di difendere la dignità di una professione troppe volte vituperata, perfino da taluni Colleghi."
Il tema è, dunque, attualissimo e molto sentito a più livelli.
In un nostro precedente articolo abbiamo dato ampia diffusione ad un´importante Sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 1357 del 19. Gennaio 2018 che ha stabilito il principio secondo cui il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione dei compensi a titolo di spese legali secondo i criteri stabiliti nel Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e non può utilizzare i criteri del D.M. n. 140 del 2012. La portata della decisione è evidente, giacché il D.M. n. 140 del 2012 aveva introdotto la derogabilità dei minimi tariffari allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato. Il giudice resta dunque tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità.
https://www.avvocatirandogurrieri.it/Importante-decisione-dei-giudici-della-Corte-di-Cassazione-in-tema-di-liquidazione-dei-compensi.htm
L´Associazione Avvocati Ora di Bari ha presentato istanza al COA il 21.12.2017 "per predisporre, di concerto con le Autorità Giudiziarie, protocolli in materia di liquidazione degli onorari per il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d´ufficio" (all. 9).
Il COA di Torre Annunziata ha istituito una Commissione incaricata di ricevere le segnalazioni degli Avvocati in materia di liquidazione di compensi irrisori.
Il COA di Napoli ha siglato un protocollo del 18.12.2017 "per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini meno abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e procedure assimilate" (all. 10), come anche il COA Roma "per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto nonche´ dei c.d. insolvibili" (all. 11)
Tuttavia, nella necessità che vengano reintrodotti i minimi tariffari obbligatori, è opportuno che Associazioni e CCOOAA intervengano con un´azione politica UNITARIA, segnalando questi provvedimenti a tutti i Presidenti dei Tribunali ed al CSM, per tutelare l´ Avvocatura ma anche per evitare un aumento dei giudizi di impugnazione delle liquidazioni. Promuovere protocolli con le Autorità Giudiziarie uguali in tutti i Fori, per tutti i procedimenti, con un PROTOCOLLO UNICO, eviterebbe ulteriori discriminazioni, causate da una eccessiva discrezionalità dei Giudici e dall´assenza di un obbligo di motivazione puntuale del calcolo di volta in volta effettuato.
Concludo con un esposto che il Collega Gianpiero Pasquariello, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, ha inviato, a fine novembre 2016, alla Camera Amministrativa Campana, per segnalare le liquidazioni irrisorie nei giudizi di ottemperanza:
"Egr. Presidente, la presente per segnalarLe che in recenti decisioni del TAR Lazio Roma in materia di giudizi di ottemperanza, il Tribunale, pur accogliendo integralmente i ricorsi proposti dai miei clienti, ha liquidato le relative competenze legali in importi a mio avviso non solo erronei e contrari ai D.M. di settore [nota 1. In contrasto anche con i principi espressi nella decisione del Cons. Stato Sez. III 30.1.2015 n. 453 sul punto], ma di fatto irrisori oltre che lesivi della dignità professionale dell´intera categoria dell´Avvocatura alla quale ci onoriamo di appartenere. Mi riferisco ad esempio alla sentenza n. 9709/2016 della Sez. Prima Bis (relativa ad una esecuzione di decreto ex legge Pinto di condanna nei confronti del Ministero, del valore di oltre 7.000,00 euro) nella quale i compensi professionali sono stati liquidati in 100,00 Euro ed alla sentenza n. 7316/2016 della Sez. Seconda Bis (relativa ad una esecuzione di ordinanza di condanna di circa 70.000 euro nei confronti di un Ente Locale) nella quale sono stati liquidati in 500,00 Euro.
L´aspetto che desta a mio parere maggior preoccupazione, è che i 2 casi innanzi citati non sono purtroppo casi isolati [nota 2 La liquidazione di Euro 100,00 è infatti orientamento della Sezione Prima Bis. Non molto diverso l´orientamento della Sez. Seconda Bis che liquida Euro 200,00 e della Prima che liquida Euro 250,00], ma al contrario oramai molto frequenti, come ho avuto modo di verificare da alcune ricerche effettuate e dal confronto con altri Colleghi.
Pertanto, prescindendo dalla valutazione sull´opportunità di possibili ed eventuali gravami, che determinerebbero tuttavia un non auspicabile aggravio del contenzioso, desta preoccupazione questa progressiva ed ormai drastica riduzione delle liquidazioni di compensi professionali, che oltre al danno di natura prettamente economica, non è un certo bene per l´immagine dell´Avvocatura. Certo di un Suo interessamento, La ringrazio per l´attenzione e porgo cordiali saluti."
L´esposto è stato inoltrato agli organi competenti del G.A. ed è ancora in attesa di riscontro.
Avvocato Daniela Nazzaro
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