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Decreto Cura Italia: sospensione procedimenti e processi tributari

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Riferimenti normativi: D.L.17 marzo 2020 n.18 - Circ. n.6/E del 23 marzo 2020.

Focus: Il nuovo Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, nell'ambito delle misure governative poste in essere per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto la sospensione di termini per procedimenti e processi tributari.

Il Decreto legge ha disposto la sospensione dei termini nel processo tributario, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, per le udienze; per gli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici ed ai contenziosi pendenti; per il decorso dei termini di notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali; per il decorso del termine entro cui deve essere conclusa la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del Decreto legislativo n. 546/1992 (termine di novanta giorni dalla data di notifica).


L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, per i chiarimenti relativi alla sospensione dei termini introdotta dal precitato decreto legge n.18/2020.

In particolare, essa ha richiamato l'articolo 67, comma 1, il quale prevede che, per evitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, oltre che del personale dipendente, "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". Tale disciplina va raccordata con il disposto dell'articolo 83, che prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando, inoltre, che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"I consequenziali effetti sono che: 1) per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020, con termine di impugnazione ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile con ripresa a decorrere dal 16 aprile; 2) per gli avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere slitta alla fine del periodo di sospensione.

La sospensione include, altresì, anche le attività svolte dalle Commissioni tributarie per la gestione del contributo unificato tributario (CUT). Infatti, in particolare, l'art.83, comma 11, del D.L.n.18/2020, che disciplina le modalità di pagamento del contributo unificato, ha sancito che, dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli obblighi di pagamento del CUT sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA.

Il decreto legge n.18/2020 oltre che sui termini processuali ha effetti anche sul procedimento di accertamento con adesione. In merito ad essi la Circolare dell'Agenzia delle Entrate, considerato che la sospensione di cui all'articolo 83 del D.L. n. 18/2020 si applica anche nel caso di istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica di un avviso di accertamento, ha fornito chiarimenti ricorrendo ad un esempio pratico: nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020. Al termine di impugnazione, in buona sostanza, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente (articolo 6, comma 3, Dlgs n. 218/1997); sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto " Cura Italia". Tuttavia, specifica la circolare n.6/E/2020, che nel caso vi sia un interesse condiviso a svolgere la procedura di adesione, evitando contatti fisici e spostamenti, la modalità contemplata per la gestione del procedimento è quella "a distanza"L'Agenzia indica i passaggi principali per condurre il contraddittorio a distanza, specificando che il contraddittorio potrà avvenire, privilegiando l'impiego della Posta elettronica certificata, in luogo di quella ordinaria, o accettando la email ordinaria nel caso in cui il contribuente non disponga di una Pec, e utilizzando il telefono o l'eventuale strumento della videoconferenza. L'intera procedura di contraddittorio, la redazione del verbale e la sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'Ufficio deve preferibilmente concludersi nello stesso giorno, e il file del verbale potrà essere sottoscritto da parte del contribuente o del suo rappresentante anche in formato digitale.

 

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