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CdS: no a permesso di soggiorno se documenti sono contraffatti

L´uso di documentazione contraffatta per ottenere il permesso di soggiorno, dà luogo al diniego della relativa richiesta. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato con una recentissima sentenza qui allegata.

Il Questore di Reggio-Emilia revocava il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, rilasciato nel 2011 ad un cittadino ghanese, perché la protezione sussidiaria risultava riconosciuta sulla base di documentazione contraffatta.
Nel decreto di revoca si rilevava che l´immigrato aveva dichiarato di essere cittadino liberiano, che aveva ottenuto permesso di soggiorno per attesa di asilo politico, poi per protezione sussidiaria, ma che, chiedendolo in seguito per lavoro subordinato, emergevano inequivocabili segni di contraffazione.
Il Questore di Reggio Emilia lo denunciava alla Procura della Repubblica, presso il tribunale penale di Reggio-Emilia per violazione dell´art. 5, comma 8 bis, del D.LGS. n. 286/1998 e dell´art. 495 c.p., avendo per di più l´Ambasciata italiana del Ghana attestato che lo straniero era per l´appunto ghanese e non liberiano. Lo Stesso Questore revocava il titolo di soggiorno per ragioni umanitarie e respingeva l´istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Contro tale decreto di diniego, l´immigrato proponeva ricorso al TAR Emilia-Romagna, che lo respingeva. Successivamente, in appello, lo straniero deduceva i vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione ed istruttoria, in quanto il Questore non aveva tenuto in debito conto la qualifica di biscottiere con contratto a tempo indeterminato in capo all´immigrato, e che, causando il diniego l´allontanamento dall´Italia, ciò lo avrebbe distaccato da un ambiente in cui si sentiva ormai radicato.
Giustificato in abbondanza il diniego del Questore che, esaminando l´istanza di rilascio di permesso di soggiorno nel corso dell´istruttoria, rilevava l´allegazione di un passaporto della Repubblica della Liberia con segni di falsificazione, e che inoltre, avendo convocato in Questura lo straniero per rilievi dattiloscopici, accoglieva una dichiarazione dello stesso in cui questo asseriva di essere ghanese e non liberiano (come aveva sempre dichiarato fin dallo sbarco a Lampedusa nel 2002). Oltre a ciò, un anno prima, l´immigrato esibiva in Questura un passaporto ulteriormente diverso, rilasciato dall´Ambasciata del Ghana a Roma in qualità di cittadino nato in Ghana.
La normativa sull´immigrazione, dispone chiaramente che in presenza di documentazione contraffatta, la richiesta di permesso di soggiorno non può essere accolta. Per di più ai sensi dell´art 5 comma 5 bis del Testo Unico sull´Immigrazione, chi altera i documenti per ottenere rilascio di permesso di soggiorno è punito con reclusione da 1 a sei anni.
Valutata pertanto la condotta dell´immigrato, che in nessun altro modo può apostrofarsi se non fraudolenta, non poteva non applicarsi al caso di specie la normativa appena richiamata.
L´appello veniva così respinto e la sentenza di primo grado confermata dal giudice d´appello, non avendo questo riscontrato elementi tali da giustificare un mutamento di avviso rispetto al primo.

Documenti allegati

 

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