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Conflitto di competenza in materia di diritto penale minorile

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Con la sentenza in commento, la n. 2338, depositata lo scorso 20 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha risolto un conflitto negativo di competenza che le era stato sottoposto da parte di un Magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Nel caso di specie si discuteva di un condannato che doveva espiare una pena sia per delitti commessi in età minore sia per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età.

In queste ipotesi, prima della riforma del 2018, la assenza di una norma speciale che consentisse la perpetuatio jurisdictionis in favore della magistratura minorile era stata interpretata nel senso di ritenere che fosse sempre competente il magistrato della giurisdizione ordinaria. 

In questo contesto consolidato è intervenuta la riforma del 2018 (D.Lgs. n. 121) e occorre verificare come tali disposizioni abbiano impattato con il precedente sistema.

"La disciplina novellata prevede che, nei confronti del detenuto attinto da unico titolo esecutivo minorile ma divenuto maggiorenne, l'esecuzione abbia luogo "secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni" sino al compimento del venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero - ed è questo l'aspetto saliente del nuovo intervento legislativo - "quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto"."

Veniamo invece al caso che ci occupa, ovvero di condannato minorenne che viene attinto da un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne.

La riforma ha introdotto un nuovo principio generale per tali ipotesi: "(...) non applica le disposizioni speciali in materia di esecuzione nei confronti dei minorenni nel caso in cui lo stesso soggetto commetta un reato da maggiorenne". "Tale criterio di carattere generale" - prosegue la Relazione - "trova, tuttavia, una deroga nel caso in cui durante l'esecuzione per un reato commesso da minore divenga irrevocabile un'altra condanna per un fatto commesso da maggiorenne. In questo caso si è inteso lasciare la possibilità al magistrato di sorveglianza di far proseguire l'esecuzione secondo le modalità previste per i minorenni."

In tali casi il Pubblico Ministero infatti sospende l'ordine di esecuzione trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza minorile il quale, a sua volta, valuterà se vi sono le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione "secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni", con conseguente competenza del Magistrato di sorveglianza minorile.

Ciò, sempre che l'ordine di esecuzione possa essere sospeso da parte del Pubblico Ministero e dunque ai sensi dell'art. 656 c.p.p.

Quando l'ordine di esecuzione non può essere sospeso, il Magistrato di sorveglianza trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero perché la pena venga eseguita secondo le norme previste per i maggiorenni. 

 

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