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Condizioni economiche modeste e mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Intervento della Cassazione.

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 Con sentenza dello scorso 8 giugno 2023, emessa a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di uomo in ordine al reato di cui all'articolo 570 c.p. perché il fatto non costituisce reato.

Il Pubblico Ministero, propone ricorso per Cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di Pavia, per erronea applicazione della legge, poiché l'art. 459 comma 3 c.p.p. prevede che a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, il Giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo a norma dell'articolo 129 c.p.p. e cioè nelle ipotesi indicate.

Nel caso in questione, il Giudice per le indagini preliminari si era invece espresso in termini di dubbio e di probabilità, circostanze che escludono pertanto il requisito dell'evidenza dell'innocenza dell'imputato che è invece necessario per il suo proscioglimento in caso di richiesta di decreto penale di condanna.

 Secondo il PM il Giudice si era espresso ipotizzando una probabile successiva assoluzione a causa delle modeste condizioni economiche dell'imputato.

Ma ciò non basta!

La questione giunge davanti ai Giudici della Suprema Corte di Cassazione che si esprimono con sentenza del 13 dicembre 2023 accogliendo il ricorso.

Infatti, ai sensi dell'articolo 459 comma 3 c.p.p., allorquando venga richiesta l'emissione di un decreto penale di condanna il Giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza.

La sentenza di proscioglimento potrà essere emessa allorquando ricorrano le ipotesi tassativamente indicate dal predetto articolo 129 c.p.p..

 Pertanto, solo se tutte le parti abbiano esercitato il proprio diritto alla prova, allora potranno acquisire rilievo anche la mancanza della prova o la sua insufficienza o contraddittorietà ai sensi dell'articolo 530 comma 2.

Invece, nel caso della sentenza impugnata, si fa riferimento semplicemente alla "modestia delle condizioni economiche in cui vive l'autore del fatto che rende quantomeno dubbia la volontà di sottrarsi all'obbligo" ed ancora si legge nella motivazione che è probabile che "in un eventuale giudizio a seguito il opposizione il soggetto verrebbe assolto per mancata prova in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato".

Pertanto si tratta di argomentazioni che escludono il requisito dell'evidenza dell' innocenza ragion per cui non è possibile procedere al proscioglimento.

Con la sentenza n. 49638, depositata il 13 dicembre 2023, la sesta sezione penale della Cassazione ha quindi disposto l'annullamento della sentenza del GIP di Pavia e la trasmissione degli atti al tribunale di Pavia - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso.

 

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