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Cnf. Le professioni non organizzate in ordini e collegi che l'avvocato può svolgere

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 Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Al giorno d'oggi spesso l'avvocato si ritrova a svolgere attività ulteriori rispetto a quella forense per le quali sorge il dubbio di compatibilità ai sensi dell'art.18 L. n. 247/2012.

In particolare la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente (art.18comma 1, lett. a). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18 cit. è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale, diverso da quelli per i quali è espressamente consentita, non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. Ciò in quanto la ratio delle incompatibilità della professione di avvocato risiede nell'esigenza di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, nonché di assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza (Cass. SS.UU. Sentenza n.35981 del 27 dicembre 2023).

Pertanto, il Consiglio in più occasioni ha escluso l'incompatibilità tra l'esercizio dell'attività forense e le attività rientranti nella disciplina di cui alla L. n. 4/2013 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" in ordini o collegi. 

 Per professione non organizzata in ordini o collegi si intende l'attività economica, anche organizzata,

  • "volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi",
  • "esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo",
  • "con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative" (art. 1, comma 2 L. n. 4/2013).

I soggetti che esercitano queste attività possono costituire delle associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche. Il che agevola la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza (art. 3 L. n. 4/2013).

Il Consiglio ha, inoltre, precisato che la costituzione delle suddette associazioni è meramente eventuale e non comporta alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. 

    Da quanto detto discende che

  • l'eventuale iscrizione a queste associazioni non integra la fattispecie di iscrizione a un altro Albo, contemplata tra le ipotesi di incompatibilità con l'iscrizione nell'Albo dall'art.18, lett. a) della legge professionale forense;
  • la suddetta iscrizione rientra nella libertà associativa dell'avvocato,
  • l'avvocato ben potrebbe svolgere l'attività oggetto dell'associazione anche senza esservi iscritto.

Alla luce di queste argomentazioni il Consiglio ha ritenuto che, ferme restando le altre cause di incompatibilità di cui all'art.18 L. n. 247/12, l'avvocato:

  • può esercitare la professione libero professionale di grafologo, la quale non costituisce professione organizzata in ordini o collegi (Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 9 ottobre 2024);
  • può esercitare l'attività di amministratore di condominio. Al riguardo il Consiglio ha confermato il contenuto del proprio parere n. 23/2013, nel quale è stata affermata la compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività di amministratore di condominio, non avendo alcuna incidenza sulla compatibilità tra quest'ultima e la professione forense la legge n. 4/2013 in materia di professioni non regolamentate(Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 20 ottobre 2019);
  • può essere contemporaneamente socio di una associazione professionale disciplinata dalla legge n. 4/2013, avente ad oggetto la tutela e la valorizzazione delle competenze degli esperti in materia di privacy e data protection(Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 maggio 2017 n. 36).

 

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