Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/
Al giorno d'oggi spesso l'avvocato si ritrova a svolgere attività ulteriori rispetto a quella forense per le quali sorge il dubbio di compatibilità ai sensi dell'art.18 L. n. 247/2012.
In particolare la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente (art.18comma 1, lett. a). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18 cit. è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale, diverso da quelli per i quali è espressamente consentita, non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. Ciò in quanto la ratio delle incompatibilità della professione di avvocato risiede nell'esigenza di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, nonché di assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza (Cass. SS.UU. Sentenza n.35981 del 27 dicembre 2023).
Pertanto, il Consiglio in più occasioni ha escluso l'incompatibilità tra l'esercizio dell'attività forense e le attività rientranti nella disciplina di cui alla L. n. 4/2013 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" in ordini o collegi.
Per professione non organizzata in ordini o collegi si intende l'attività economica, anche organizzata,
I soggetti che esercitano queste attività possono costituire delle associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche. Il che agevola la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza (art. 3 L. n. 4/2013).
Il Consiglio ha, inoltre, precisato che la costituzione delle suddette associazioni è meramente eventuale e non comporta alcun vincolo di rappresentanza esclusiva.
Da quanto detto discende che
Alla luce di queste argomentazioni il Consiglio ha ritenuto che, ferme restando le altre cause di incompatibilità di cui all'art.18 L. n. 247/12, l'avvocato:
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.