Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Cassazione: comunicazioni telematiche cancelleria non vanno inoltrate a domiciliatario

La notificazione del decreto di fissazione dell´adunanza in camera di consiglio e della proposta del relatore, ex art. 380-bis c.p.c., ove eseguita successivamente all´emanazione del d.m. Giustizia del 19.1.2016, va necessariamente compiuta per via telematica, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, salvo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del d.l. cit., per il caso di impossibilità, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata. Lo ha stabilito, con Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017, la Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione.
Rigettando la proposta eccezione di invalidità della notificazione del decreto di fissazione dell´adunanza in camera di consiglio, sollevata sul rilievo che essa sarebbe stata effettuata per via telematica alla casella di posta elettronica certificata del difensore della ricorrente, anzichè presso il domicilio eletto in Roma, la Sezione ha osservato che - a prescindere dal rilievo che la notificazione era andata a buon fine raggiungendo pienamente il suo scopo (come dimostrato non solo dalle attestazioni di cancelleria ma anche dalla stessa presentazione della memoria da parte del difensore della ricorrente) la doglianza non teneva conto della circostanza che, a partire dal 15 febbraio 2016, è divenuta operativa, a seguito dell´emanazione del decreto del Ministero della giustizia 19 gennaio 2016, la disciplina dettata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.
A partire da tale data, nei procedimenti civili di cassazione "le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all´indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (comma 4), rimanendo salva la possibilità di eseguire le comunicazioni e le notificazioni "mediante deposito in cancelleria" se non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata "per cause imputabili al destinatario" (comma 6), e rendendosi applicabile la disciplina dell´art. 136, comma 3, e dell´art. 137 c.p.c. e ss." (quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario" (comma 8) (v. Cass., Sez. U., 31 maggio 2016, n. 11383).
Conseguentemente, ha affermato la Sezione, è pienamente rituale la notificazione per via telematica all´indirizzo di posta elettronica certificata del difensore della ricorrente del decreto del presidente di fissazione dell´adunanza camerale con la proposta di definizione ravvisata dal relatore, non essendo configurabile alcuna invalidità per la mancata notifica di detto decreto a mezzo ufficiale giudiziario presso lo studio del domiciliatario.
Ordinanza allegata

Documenti allegati
Dimensione: 206,97 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Tar ordina a Miur: "algoritmo mobilità non secreta...
Falcidiare gli avvocati più deboli, a questo punta...

Cerca nel sito