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Cartella esattoriale nulla se priva del calcolo degli interessi, SC: "Non consente a cittadino di difendersi"

Una cartella esattoriale che non contiene al suo interno, o comunque in allegato, lo schema di calcolo degli interessi sullo ammontare del debito tributario è insanabilmente nulla, in quanto, in dispregio rispetto ad ogni garanzia di difesa, non consente al cittadino e al contribuente che intenda verificare la legittimità dell´ammontare della pretesa impositiva dell´amministrazione di poterlo fare, ed è quindi lesiva di ogni basilare diritto di difesa.

Lo ha affermato la Sesta Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza 10481, depositata lo scorso 3 maggio 2018. Una pronuncia stringatissima che, pur iscrivendosi nel solco della giurisprudenza della Suprema Corte, per la sua nettezza e per i toni categorici del principio enunciato, non mancherà di rappresentare un precedente giurisprudenziale di primaria importanza.

Il ricorso in Cassazione era stato proposto dall´Agenzia delle Entrate che aveva chiesto al giudice di legittimità l´annullamento di una sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva definito una controversia relativa ad
impugnazione di cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla contribuente ai fini IRPEF per l´anno 1996 così come risultanti da un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di
sentenza irrevocabile, annullando la predetta cartella limitatamente all´importo degli interessi dovuti, mancando l´indicazione dei criteri di calcolo. La Suprema Corte ha ritenuto in ogni caso infondati e meritevoli di rigetto i motivi di ricorso articolati dall´Agenzia delle Entrate.

Infondato e rigettato dai giudici di Piazza Cavour il primo motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10,
11, comma 1, 20 e 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, aveva sostenuto che avevano errato i giudici di appello nel ritenere necessaria l´esplicitazione nella cartella di pagamento, peraltro redatta secondo l´approvato modello ministeriale, dei criteri di calcolo degli interessi, essendo gli stessi rigidamente predeterminati per legge. Ciò in quanto "il motivo in esame si pone in aperta contraddizione
con il principio giurisprudenziale, più volte ribadito da questa Corte e dal quale non v´è ragione di discostarsi, secondo cui, «in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev´essere motivata dal momento che il
contribuente dev´essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi» (Cass. n. 8651 del 2009 e n. 15554 del 2017).



Parimenti, è stato ritenuto infondato e pertanto rigettato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente aveva dedotto la
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, per avere la CTR sancito la nullità della cartella per omessa allegazione alla stessa della sentenza definitiva emessa nel
giudizio di impugnazione dell´avviso di accertamento.

 

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